COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SAN BASILIO AVVERSO LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 129 DEL 3.4.2008 (Gara: VICOVARO – PRO CALCIO SAN BASILIO del 30.3.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SAN BASILIO AVVERSO LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 129 DEL 3.4.2008 (Gara: VICOVARO – PRO CALCIO SAN BASILIO del 30.3.2008 – Campionato II Categoria) L’A.S. PRO CALCIO SAN BASILIO propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. indicato in oggetto, addossando la responsabilità oggettiva della mancata effettuazione della gara alla squadra di casa, in quanto il campo di gioco non era provvisto di reti regolamentari alle porte. Chiede conseguentemente l’applicazione dell’art. 17 comma 1 del C.G.S. e non come sostenuto dal Giudice Sportivo di prime cure l’applicazione dell’art. 17 comma 4 del C.G.S., in quanto la partita non è mai iniziata. Precisa, altresì, la ricorrente che l’impianto sportivo è stato aperto solo 40 minuti prima dell’inizio della gara, quindi oggettivamente impossibilitata la squadra di casa a poter ristabilire l’uso dell’impianto in modo regolamentare. Nel proprio referto l’arbitro scrive che la partita non veniva disputata perché all’arrivo al campo del custode dell’impianto, lo stesso riscontrava l’assenza delle reti di ambedue le porte in quanto rubate. L’arbitro veniva avvisato alle ore 10.20 dal custode, il quale affermava che non esistevano reti di riserva. Dopodichè l’arbitro effettuava il prescritto riconoscimento degli atleti ed alle ore 11.45, dopo il prescritto tempo regolamentare di attesa, decretava la non disputa della gara. Va altresì evidenziato che la Società VICOVARO viene provvisoriamente ospitata sul campo di Licenza a causa dell’indisponibilità del proprio impianto dove si stanno effettuando lavori di manutenzione. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, alla luce della probante documentazione rilasciata da Ente di riconosciuta validità e sulla quale non ha nulla da obiettare, riconosce l’impossibilità materiale di poter eliminare l’inconveniente lamentato, in tempo utile, per l’effettuazione dell’incontro oggetto del presente ricorso, ciò detto, ricorrendo, pertanto, una circostanza di carattere eccezionale, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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