COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 31.12.2010 DEL CALCIATORE CARRETTUCCI GIANLUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COM. UFF.N.123 DEL 20.03.2008. (GARA: ASD OTTAVIA – TANAS CASALOTTI DEL 16.03.2008, CAMPIONATO PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. OTTAVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA SINO AL 31.12.2010 DEL CALCIATORE CARRETTUCCI GIANLUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COM. UFF.N.123 DEL 20.03.2008. (GARA: ASD OTTAVIA – TANAS CASALOTTI DEL 16.03.2008, CAMPIONATO PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Risulta dal referto che al 23’ del 1° tempo, il calciatore Carrettucci, dopo che la sua squadra aveva subito una rete, si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva volontariamente con un forte schiaffo sulla spalla, causando momentaneo dolore. Alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso rivolgeva all’arbitro minacce e frasi offensive. Per questa ragione il giocatore veniva sanzionato come in epigrafe. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta, adducendo sia la non veridicità dei fatti, che la diversa dinamica dell’azione del Carrettucci, il quale nelle medesime circostanze di gara, si era limitato a girare l’arbitro con la mano sinistra sulla spalla destra di quest’ultimo, al fine di richiamare la sua attenzione. Tale versione edulcorata degli eventi non trova riscontro nel referto di gara che assurge a fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 del C.G.S. Tuttavia, pur rimanendo sicuramente degna di censura la condotta del calciatore nei riguardi del direttore di gara, che per di più veniva reiteratamente offeso; l’azione di cui trattasi posta in essere dal Carrettucci, può ricondursi in un suo incontrollato ed eccessivo gesto dì impeto e di contestazione vivace, scaturita per un risultato al momento sfavorevole alla sua squadra e per attirare a se l’attenzione dell’arbitro. Per tali motivi, può addivenirsi, a discrezione di quest’organo giudicante, ad una parziale graduazione della squalifica inflitta, onde renderla commisurata a più equa giustizia, considerato altresì che non vi è stata ai danni dell’arbitro alcuna rilevante conseguenza per la sua persona, se non momentaneo dolore che comunque gli permetteva di espletare, poi senza l’intervento d’alcuno, ogni sua funzione fino al termine della gara. Tanto ritenuto; DELIBERA Di ridurre, in riforma della decisione del primo Giudice, dal 31.12.2010 al 30.09.2009 la squalifica del calciatore Carrettucci Gianluca. La tassa reclamo versata va restituita.
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