COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ ELIA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI POMELLA GILBERTO E CAVACECE FERNANDO (TESS. SPORTING CASSINO) PARTECIPANTI ALLA GARA S. ELIA – SPORTING CASSINO DEL 13.4.2008 – CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ ELIA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI POMELLA GILBERTO E CAVACECE FERNANDO (TESS. SPORTING CASSINO) PARTECIPANTI ALLA GARA S. ELIA – SPORTING CASSINO DEL 13.4.2008 – CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori POMELLA GILBERTO e CAVACECE FERNANDO in quanto, a suo dire, non regolarmente tesserati con la Società SPORTING CASSINO; considerato che effettivamente dagli atti trasmessi dal competente Ufficio Tesseramenti risulta che entrambi i calciatori non risultano tesserati con la Società SPORTING CASSINO e quindi la loro posizione va considerata irregolare; rilevato infine che i calciatori POMELLA GILBERTO e CAVACECE FERNANDO risultano aver disputato numerose gare di Campionato e per tali violazioni gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale; DELIBERA Di comminare alla Società SPORTING CASSINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig. MELE ENRICO fino al 7.5.2008; di squalificare i calciatori POMELLA GILBERTO e CAVACECE FERNADO per 1 giornata di gara. Di trasmettere alla Procura Federale gli atti relativi alla partecipazione dei calciatori POMELLA GILBERTO e CAVACECE FERNANDO ad ulteriori gare ufficiali della Società SPORTING CASSINO. La tassa reclamo va restituita.
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