COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ROMA XX AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANCINELLI ROBERTO E IZZI MARCO (TESS. MAZZANO EUROPE LINE) PARTECIPANTI ALLA GARA ATLETICO ROMA XX – MAZZANO EUROPE LINE DEL 29.3.2008 – CAMPIONATO III CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ROMA XX AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANCINELLI ROBERTO E IZZI MARCO (TESS. MAZZANO EUROPE LINE) PARTECIPANTI ALLA GARA ATLETICO ROMA XX – MAZZANO EUROPE LINE DEL 29.3.2008 – CAMPIONATO III CATEGORIA ROMA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore MANCINELLI ROBERTO che, a suo dire, sarebbe tesserato con altra Società e del calciatore IZZI MARCO in vece del quale avrebbe partecipato effettivamente alla gara il calciatore ALTAROCCA ANGELO, con documento alterato; osservato che effettivamente il calciatore MANCINELLI ROBERTO risulta tesserato con la società FORTITUDO NEPI con decorrenza 29.9.2006, come peraltro già comunicato dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio alla Società MAZZANO EUROPE LINE con nota del 14.11.2007 che respingeva la richiesta di tesseramento; rilevato che dal referto non emerge la circostanza dedotta dalla reclamante che il calciatore IZZI abbia presentato un documento apparentemente alterato; rilevato infine che il calciatore MANCINELLI ROBERTO risulta aver disputato numerose gare di Campionato e per tali violazioni gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale; DELIBERA Di comminare alla Società MAZZANO EUROPE LINE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig. PUCCIARMATI PIERO fino al 7.5.2008; di squalificare il calciatore MANCINELLI ROBERTO per 1 giornata di gara. Di trasmettere alla Procura Federale gli atti relativi alla partecipazione del calciatore MANCINELLI ROBERTO ad ulteriori gare ufficiali della Società MAZZANO EUROPE LINE. La tassa reclamo va restituita.
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