COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIVE ROMA CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2009 A CARICO DEL CALCIATORE SELVAGGIO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 C5 DEL 20/3/08 ( Gara: Progetto Lazio Calcetto – Five Roma Cinecittà del 16/3/08 – Campionato C5 U 21 )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' FIVE ROMA CINECITTA' AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2009 A CARICO DEL CALCIATORE SELVAGGIO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 C5 DEL 20/3/08 ( Gara: Progetto Lazio Calcetto – Five Roma Cinecittà del 16/3/08 - Campionato C5 U 21 ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'autore del grave e riprovevole gesto compiuto nei confronti dall'Arbitro ( ripetuti sputi sulla schiena ), sarebbe stato il calciatore Fiorentini Matteo e non già Selvaggio Simone; all'uopo, si è anche prodotta una dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal medesimo Fiorentini. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, mentre percorreva il viale che conduce agli spogliatoi, accompagnato dai Dirigenti della squadra locale, aveva avvertito il tipico rumore labiale dello sputo, ripetuto per alcune volte e, giratosi immediatamente, aveva visto alle sue spalle, a meno di un metro di distanza, il giocatore Selvaggio Simone, che aveva riconosciuto sia per il numero sette posto sul pantaloncino, che per quello poi letto sulla maglietta. Il Direttore di gara ha precisato che vicino a lui non si trovavano altri giocatori e pertanto ha escluso che l'autore del gesto potesse essere stato un altro calciatore. L'arbitro ha inoltre precisato che, rientrato nello spogliatoio e, toltosi la casacca della divisa alla presenza dei due Dirigenti accompagnatori, aveva accertato che la parte posteriore della divisa risultava sporca di saliva in tre punti. Riferito il comportamento del Selvaggio al Dirigente della soc. Five-Roma, questi si era scusato, dichiarando di aver già rimproverato energicamente il giocatore; anche il capitano della squadra gli aveva rinnovato le scuse, adducendo, a parziale giustificazione di tale comportamento, i gravi problemi di famiglia del compagno . Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi escludersi ogni possibilità di dubbio circa l'identità del giocatore che ha compiuto il grave gesto e, pertanto, giudicata del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore SELVAGGIO SIMONE fino al 31 marzo 2009. La tassa di reclamo va incamerata.
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