COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE FANELLI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 20/3/08 ( Gara: Garbatella – Real Morandi del 15/3/08 – Campionato JUN. PROV. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' GARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE FANELLI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 20/3/08 ( Gara: Garbatella - Real Morandi del 15/3/08 - Campionato JUN. PROV. RM ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva: La reclamante, pur deplorando il comportamento del proprio giocatore, ha lamentato la eccessività della sanzione, dal momento che il Fanelli ha soltanto sfiorato l'Arbitro con un calcio, senza colpirlo. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, dopo l'espulsione, il calciatore Fanelli Cristian gli aveva rivolto pesanti insulti e successivamente, mentre era trattenuto dai compagni, aveva sferrato un calcio verso la sua persona, da una distanza di un metro, raggiungendolo alla tibia , ma senza causargli alcun dolore, in quanto, grazie all'azione dei compagni che lo spingevano indietro, il piede del giocatore aveva potuto soltanto toccare la sua gamba. L'Arbitro ha inoltre precisato che, dopo essere stato allontanato dai compagni, il giocatore aveva scalciato nuovamente verso di lui, ma senza attingerlo, poiché, nel frattempo, egli era arretrato per evitare ulteriori contatti. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza del comportamento di natura aggressiva posto in essere dal giocatore; comportamento che soltanto grazie al tempestivo intervento dei compagni, non ha prodotto alcuna conseguenza fisica per l'Arbitro. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, dovendo applicare un necessario criterio di gradualità della pena rispetto a casi analoghi, ma caratterizzati da esiti più gravi. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FANELLI CRISTIAN dal 31 dicembre 2010 al 30 settembre 2009 La tassa di reclamo va restituita.
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