COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. POLISPORTIVA VICO NEL LAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2012 A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 20/3/08 ( Gara: Atletico Fumone – Vico del Lazio del 16/3/08 – Campionato III° CAT. FR )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. POLISPORTIVA VICO NEL LAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2012 A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 20/3/08 ( Gara: Atletico Fumone – Vico del Lazio del 16/3/08 - Campionato III° CAT. FR ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva: La reclamante ha escluso che il giocatore Graziani abbia colpito l'Arbitro con un pugno in pieno viso, avendolo invece soltanto spintonato in segno di protesta per l'espulsione subìta, facendogli cadere di mano il cartellino rosso. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 47° s.t., dopo aver concesso in calcio di rigore alla squadra avversaria, il giocatore Graziani Francesco aveva protestato vivacemente nei suoi confronti, venendo allontanato dal capitano; il giocatore si era poi avvicinato ancora una volta, rinnovando le proteste e, a quel punto, egli aveva estratto il cartellino rosso, ma mentre compiva il gesto di alzarlo, il Graziani gli aveva sferrato un pugno contro il viso che aveva colpito dapprima il cartellino rosso e successivamente il suo naso, attenuandone l'impatto. L'Arbitro ha precisato che, a seguito del colpo violento, il cartellino gli era caduto di mano, e che, oltre al dolore, aveva avvertito un senso di calore al naso, tant'è che aveva temuto che gli stesse uscendo del sangue, cosa che per fortuna non si era verificata. Il Direttore di gara, ha infine precisato che, mentre si trovava negli spogliatoi, il giocatore lo aveva supplicato di non “ quererarlo ”. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza del grave gesto di violenza compiuto nei confronti dell'Arbitro; gesto che avrebbe potuto avere serie conseguenze, ove il colpo non fosse stato attutito dalla presenza del cartellino rosso. Ribadita l'intollerabilità del comportamento posto in essere dal giocatore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, in considerazione del fatto che si è trattato di un unico gesto, senza conseguenze rilevanti. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo, e per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore GRAZIANI FRANCESCO dal 31 marzo 2012 al 31 marzo 2011. La tassa di reclamo va restituita.
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