• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.1.500, le inibizioni sino al 30/06/2010 a carico del Presidente GIACOBBE SALVATORE (già inibito sino al 15/04/2008) e sino al 31/12/2008 a carico del dirigente CATALFAMO BARTOLO, le squalifiche per otto gare per il calciatore DI BLASI PLACIDO e per sei gare per i calciatori CARCIONE CALOGERO, D’AMBROSIO VINCENZO, MORMINO SEBASTIANO – Gara Promozione A Rocca di Caprileone-Sporting Palermo del 30/03/2008 – C.U.46 del 02/04/2008
Procedimento 208/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) - avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.1.500, le inibizioni sino al 30/06/2010 a carico del Presidente GIACOBBE SALVATORE (già inibito sino al 15/04/2008) e sino al 31/12/2008 a carico del dirigente CATALFAMO BARTOLO, le squalifiche per otto gare per il calciatore DI BLASI PLACIDO e per sei gare per i calciatori CARCIONE CALOGERO, D’AMBROSIO VINCENZO, MORMINO SEBASTIANO – Gara Promozione A Rocca di Caprileone-Sporting Palermo del 30/03/2008 - C.U.46 del 02/04/2008
Procedimento 208/A
La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate negando i fatti accaduti come riportati nella declaratoria della decisione del Giudice di primo esame e contestando:
nel referto dell’arbitro si parla di tentata testata del Giacobbe Salvatore e non di azione violenta portata a compimento;
nessuna persona non tesserata e non regolarmente in distinta è mai entrata in campo e dunque non c’è mai stata alcuna invasione del campo da parte di chicchessia;
lo scambio di persona per quanto alla inibizione del Giacobbe Salvatore con funzioni di addetto all’ordine, ruolo ricoperto da un omonimo del Presidente della società, che in quanto già inibito sino al 15/04/2008 non era presente quel giorno al campo di gioco, e precisamente da tale Giacobbe Salvatore nato a Capri Leone il 23/03/1965;
che non ricorrevano motivi di sospensione della gara e che l’Arbitro, se avesse voluto, poteva prendere tranquillamente le decisioni di espulsione dei calciatori colpevoli delle irregolarità rilevate, cosa che al contrario non ha fatto considerando erroneamente chiusa la gara senza che ne ricossero le condizioni.
Chiede in conclusione la ricorrente l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo sia in relazione all’esito della gara, sia in relazione all’ammenda ritenuta eccessiva, sia infine per quanto alle inibizioni ed alle squalifiche inflitte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., e valutate le osservazioni che la ricorrente ha dichiarato e sostenuto nel corso della udienza dibattimentale innanzi a questa Commissione il giorno 15 c.m. alle ore 16,00, osserva:
la gara è stata ritenuta sospesa dall’arbitro perché quasi tutti i calciatori del Rocca di Caprileone, oltre ai dirigenti, lo contestavano con insulti, spintonamenti, aggressioni verbali e minacce tali da meritare la espulsione, e se il Direttore di gara avesse proceduto con tali decisioni, impossibili da prendere in quel contesto precario per la sicurezza propria e dei suoi assistenti, detta società si sarebbe trovata nella impossibilità di proseguire l’incontro non raggiungendo il numero minimo utile di calciatori necessari per il prosieguo di disputa della gara secondo regolamento;
il comportamento del Catalafamo Bartolo che entrava indebitamente sul terreno di gioco e spintonava ripetutamente l’arbitro offendendolo e minacciandolo e reiterando tali azioni deprecabili anche dopo la sospensione della gara sono da giudicarsi gravi e meritevoli di adeguata sanzione;
i calciatori Di Blasi Placido, Carcione Calogero, D’Ambrosio Vincenzo, Mormino Sebastiano offendevano volgarmente l’arbitro spintonandolo con eccessiva foga, e aggredendolo e minacciandolo reiteratamente con grave pregiudizio per la sua incolumità. In particolare il Di Blasi tentava di aggredire l’arbitro a stento trattenuto dai compagni e tentava nuovamente l’aggressione, senza riuscirvi sempre perché trattenuto, a fine gara nei pressi dello spogliatoio;
il capitano della squadra Zingales Andrea Calogero pure non partecipando alle aggressioni verbali e di fatto nei confronti dell’arbitro, non si adoperava per calmare i propri compagni di squadra per fare tornare la calma in campo, così contravvenendo agli obblighi connessi alla sua funzione e sanciti dall’articolo 73 comma 4 delle N.O.I.F.;
nessuna indicazione è data negli atti della citata invasione di campo ma solo il direttore di gara ha indicato come una ventina di sostenitori della squadra ospitante si aggrappavano alla recinzione aggredendo verbalmente e minacciando l’arbitro e attingendo con sputi lo stesso arbitro ed uno dei suoi assistenti. Va chiarito in proposito che tali fatti incresciosi e biasimevoli non sono stati causa determinante della sospensione della gara ma solo un elemento convergente ed aggiunto al clima di pericolosità che si era creato sul campo e sulle tribune con pericolo di incolumità degli ufficiali di gara, configurandosi però, nel merito, la responsabilità oggettiva della società Rocca di Caprileone ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del C.G.S.
Per quanto poi alla aggressione subita dall’assistente dell’arbitro colpito con una testata al petto dopo essere stato pesantemente insultato e minacciato, nessun dubbio può essere addotto circa l’effettivo verificarsi di tale violenta azione, perché se è pure vero che l’arbitro, avendo davanti alcuni calciatori che protestavano, dichiara di non avere visto bene se trattavasi di un colpo portato a termine o meno, il suo assistente nel proprio rapporto cita testualmente che “…omissis…vedevo che mi veniva incontro il vigile urbano Giacobbe Salvatore……omissis……che mi insultava e minacciava……omissis……ad un certo punto mi tira la maglia dal petto e poi si avvicinava ancora di più e mi dava una testata sul petto che mi provocava forte dolore”.
Per quanto infine al citato Giacobbe Salvatore, deve rilevarsi che dagli atti ufficiali non si evince in maniera inconfutabile la sua certa identità poiché l’arbitro dichiara di avere riconosciuto quale addetto all’ordine un Vigile Urbano come tale e con tali funzioni presentatosi prima della gara nel suo spogliatoio, ma ha omesso di indicarne gli estremi identificativi. Questa omissione consente oggi alla ricorrente di sostenere che il suddetto individuo era in effetti tale Giacobbe Salvatore nato a Capri Leone il 23/03/1965 e non il Presidente della società Giacobbe Salvatore nato a Capri Leone il 26/01/1962. Dunque si è trattato di uno scambio di persona generato dalla casuale omonimia. Tale dichiarazione deve trovare, nel dubbio, accoglimento, ma deve essere sottolineato come in ogni caso l’addetto all’ordine, per norma di regolamento, deve essere indicato dalla società ospitante ed individuato tra i propri quadri dirigenziali o comunque tra i responsabili societari come peraltro convenuta dalla stessa ricorrente nel corso della citata udienza dibattimentale. Incombono dunque sulla società Rocca di Caprileone le responsabilità dirette ed oggettive di cui all’articolo 4 del C.G.S.
Per tutto quanto sopra esplicitato, ed a parziale modifica della decisione del Giudice di primo esame, si determina come in dispositivo.
DELIBERA
In parziale accoglimento dell’appello inoltrato dalla U.S.D. Rocca di Caprileone (ME) si determinano le seguenti sanzioni:
a carico della società U.S.D. Rocca di Caprileone
perdita della gara con il punteggio di 0-3 e ammenda di €.2.000,00;
a carico dei Dirigenti
inibizione sino al 30/06/2009 a carico del sig. GIACOBBE SALVATORE (nato a Capri Leone il 23/03/1965;
inibizione sino al 31/12/2008 a carico del sig. CATALFAMO BARTOLO;
di annullare la inibizione a carico del Sig. GIACOBBE SALVATORE (nato a Capri Leone il 26/01/1962) statuita in 1° grado;
a carico dei calciatori
squalifica per otto gare per DI BLASI PLACIDO;
squalifica per sei gare per CARCIONE CALOGERO, D’AMBROSIO VINCENZO, MORMINO SEBASTIANO;
squalifica per due gare per ZINGALES ANDREA CALOGERO (capitano della squadra).
Senza addebito di tassa.
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Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.1.500, le inibizioni sino al 30/06/2010 a carico del Presidente GIACOBBE SALVATORE (già inibito sino al 15/04/2008) e sino al 31/12/2008 a carico del dirigente CATALFAMO BARTOLO, le squalifiche per otto gare per il calciatore DI BLASI PLACIDO e per sei gare per i calciatori CARCIONE CALOGERO, D’AMBROSIO VINCENZO, MORMINO SEBASTIANO – Gara Promozione A Rocca di Caprileone-Sporting Palermo del 30/03/2008 – C.U.46 del 02/04/2008
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