COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 VIZZINI NUOVA ASSOC. POLISP. DILETT. (CT) avverso punizione sportiva perdita gara 0-3; ammenda euro 500; squalifiche calciatori diversi. Gara: TREMESTIERI-VIZZINI del 06.4.2008. Campionato: 1° Categ. – C.U. n° 47 del 09.4.2008. Procedimento 215/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 VIZZINI NUOVA ASSOC. POLISP. DILETT. (CT) avverso punizione sportiva perdita gara 0-3; ammenda euro 500; squalifiche calciatori diversi. Gara: TREMESTIERI-VIZZINI del 06.4.2008. Campionato: 1° Categ. - C.U. n° 47 del 09.4.2008. Procedimento 215/A Avverso i provvedimenti riportati in epigrafe ha presentato appello la soc. Vizzini. La ricorrente sostiene non veritiero quanto riportato dall'arbitro sul suo rapporto dilungandosi su mere descrizioni di fatti che nulla hanno a che vedere per la difesa da adottare al fine dell'annullamento o della riduzione delle sanzioni impugnate. Chiede la ripetizione della gara e la revisione dei provvedimenti a carico dei tesserati. - La Commissione Disciplinare letti i motivi d'appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: - preliminarmente rileva che all'appello come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l'invio di copia dello stesso alla società controparte come previsto dall'art. 46 comma 5 del C.G.S. , stante che il suddetto appello verte anche sull'esito della gara. L'inosservanza di tale formalità costituisce motivo d'inammissibilità per quanto attiene il risultato della gara; - dall'esame del restante appello questo organo Giudicante osserva: - dalla lettura del rapporto di gara che, secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta inequivocabile e chiara la grave condotta nei confronti dell'arbitro assunta dai propri tesserati e come tale essa è rubricata in maniera esatta ad eccezione dell'ammenda che va riformata come riportato in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA di respingere in toto l'appello come sopra proposto dalla soc. Vizzini ad eccezione dell' ammenda che viene ridotta ad euro 300,00; per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.
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