COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 A.S.D. S.ALFIO CALCIO (CT)-avverso inibizione del Dirigente Coco Carmelo sino al 23/04/2008 e squalifica per tre gare a carico del calciatore Dovara Alfio – Gara 3°Ctg. Camaleonte-A.S.D. S.Alfio Calcio del 30/03/2008 – C.U.35 del 03/04/2008 Procedimento 96/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 A.S.D. S.ALFIO CALCIO (CT)-avverso inibizione del Dirigente Coco Carmelo sino al 23/04/2008 e squalifica per tre gare a carico del calciatore Dovara Alfio – Gara 3°Ctg. Camaleonte-A.S.D. S.Alfio Calcio del 30/03/2008 – C.U.35 del 03/04/2008 Procedimento 96/B La società A.S.D. S.Alfio Calcio ha inoltrato rituale appello avverso i superiori provvedimenti, sostenendo la estraneità dei propri tesserati ai fatti contestati, ed evidenziando che in ogni caso erano stati aggrediti dagli avversari piuttosto che essere autori delle azioni loro addebitate. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, preliminarmente osserva che la inibizione inflitta a carico del Dirigente Coco Carmelo, temporalmente inferiore ad un mese, non è impugnabile in alcuna sede a termini dell’articolo 45 comma 3b del C.G.S. Per quanto alla squalifica per tre gare del calciatore Dovara Alfio, si evidenzia che il regolamento di disciplina non consente di assumere per le decisioni una versione dei fatti diversa da quella fornita dal Direttore di Gara e questi, nel proprio referto, dichiara inequivocabilmente che il suddetto calciatore a fine gara, durante una rissa tra le due squadre, colpiva un calciatore avversario. Il censurabile episodio non è meritevole di alcuna riduzione della sanzione correttamente rubricata e determinata dal Giudice di primo grado e pertanto P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. S.Alfio Calcio (CT) e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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