COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) DE LISI GAETANO (SOC. STELLA D’ORIENTE) 2) MANNO ANTONINO (PRESIDENTE POL. CALCIO SICILIA) 3) POL. CALCIO SICILIA Procedimento 28/B-BIS

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/04/2008 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) DE LISI GAETANO (SOC. STELLA D’ORIENTE) 2) MANNO ANTONINO (PRESIDENTE POL. CALCIO SICILIA) 3) POL. CALCIO SICILIA Procedimento 28/B-BIS Considerato che la Procura Federale con nota del 6 Marzo 2008 – 3322 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt.: 3 – comma 1; 10 commi 2 e 4 C.G.S. in relazione all’Art. 40 comma 4 N.O.I.F.: ex Art. 4 comma 1 C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Aprile 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Manno Antonino (Presidente Pol.Calcio Sicilia); Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: 1) Inibizione a tutti gli effetti a carico del Sig. Manno Antonino, per mesi 3 (tre) e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della Società (Pol. Calcio Sicilia); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: 2) Sig. Manno Antonino “Riconosco il mio errore di non accertarmi direttamente con l’Ufficio tesseramento F.I.G.C. – C.R. Sicilia credendo al calciatore che si dichiarava, libero da qualsiasi tesseramento ne potevo conoscere che lo stesso aveva giocato tra le file “giovanissimi” in un Campionato diverso dal nostro; Invoco la mia buona fede e ritengo più che punitiva l’ammenda richiesta”; Visti gli Artt. 1; 4; 10 C.G.S. e 40 N.O.I.F.; Dato atto che a carico del calciatore De Lisi Gaetano (Soc. Stella D’Oriente - PA), questa Decidente si è già pronunciata con provvedimento n. 28/B – pubblicato sul C.U. n. 44 del 19 Marzo 2008; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Manno Antonino (Presidente Pol. Calcio Sicilia) l’inibizione agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lett. h) C.G.S. per mesi 2 (due); Alla Società Pol. Calcio Sicilia l’ammenda di Euro 500,00= a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo Presidente; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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