COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TRAFICANTE BIAGIO, IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO / SULMONA 1921 DISPUTATA IL 13/4/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA –GIRONE “A” (C.U. n° 52 DEL 17/04/08 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TRAFICANTE BIAGIO, IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO / SULMONA 1921 DISPUTATA IL 13/4/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA –GIRONE “A” (C.U. n° 52 DEL 17/04/08 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società sportiva Pacentro 91 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S nei confronti del calciatore Traficante Biagio per essersi avvicinato ad un avversario, dopo avere subito un fallo di gioco, assumendo un comportamento violento tanto da farlo cadere a terra. Espulso dal direttore di gara lo ingiuriava, ribadendo tali ingiurie a fine gara. Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta doveva ritenersi eccessiva, in quanto il calciatore aveva subito in precedenza un gravissimo fallo dall’avversario e che solo per fortuna non gli aveva procurato gravi conseguenze. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti la tesi sostenuta dall’appellante, a proposito di un gravissimo fallo arrecato da un avversario al Traficante, non è stata riportata nel rapporto di gara, mentre il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, unitamente a quello violento messo in atto nei confronti dell’avversario fanno ritenere congrua ed adeguata la sanzione inflitta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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