COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAURUS NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 18.10.08 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE SANITA’ DELIO, IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI / TAURUS NOTARESCO DISPUTATA IL 13/4/08 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI TERAMO (C.U. n° 42 DEL 17/04/08 – DELGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAURUS NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 18.10.08 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE SANITA’ DELIO, IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI / TAURUS NOTARESCO DISPUTATA IL 13/4/08 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI TERAMO (C.U. n° 42 DEL 17/04/08 – DELGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società Taurus Notaresco ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S nei confronti del dirigente Sanità Delio per avere rivolto numerose ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara, entrando in campo senza autorizzazione e per avere reiterato tale comportamento a fine gara, afferrando anche l’arbitro per la maglia. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il dirigente si sarebbe limitato a inveire verbalmente contro il direttore di gara dopo essere stato da questi provocato, anche con minacce, dopo avere dimesso la casacca. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali ed appare inverosimile per le modalità con le quali si sarebbero svolti i fatti descritti. Resta, invece, il fatto che risulta dal rapporto arbitrale il grave comportamento tenuto dal dirigente Sanità Delio che fa ritenere congrua la sanzione anche in considerazione del fatto che detto comportamento si è reiterato e che, soprattutto, si tratta di un campionato giovanile per il quale dovrebbero prevalere le finalità educative alle quali è ispirato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la minore tassa versata ed addebitarsi la differenza.
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