COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MONTALFANO / A.S.D. VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 20/04/2008 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CUPELLO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MONTALFANO / A.S.D. VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 20/04/2008 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO. Con reclamo proposto al Giudice Sportivo e trasmesso per competenza a questa Commissione, la società sportiva A.s.d. Virtus Cupello ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Montalfano, per avere quest’ultima utilizzato la calciatrice Scutti Chiara che non aveva titolo a parteciparvi poiché, al momento della disputa della gara, non aveva compiuto i dodici anni, così come prescritto dalla circolare del competente Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere accolto in quanto effettivamente la calciatrice Scutti Chiara, nata il 5.12.96, impiegata dalla società Montalfano nel corso della gara oggetto di reclamo, non aveva compiuto i dodici anni, così come prescritto dalla normativa di riferimento vigente nello specifico settore. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Montalfano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Montalfano le seguenti sanzioni: perdita della gara Montalfano – A.S.D. Virtus Cupello, con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 18.5.08 al dirigente accompagnatore Sig. Dossi De Gregoris Stefano; ammenda di € 52,00 alla società; squalifica di una gara alla calciatrice Scutti Chiara. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alle parti e alla Commissione Disciplinare Nazionale, con le modalità previste dal C.U. n° 67, F.I.G.C. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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