COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 30/4/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEMOLI (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO SQUALIFICA CAVALLARO ANTONIO FINO AL 15.03.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 30/4/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEMOLI (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO SQUALIFICA CAVALLARO ANTONIO FINO AL 15.03.2011. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla società NEMOLI avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore CAVALLARO ANTONIO fino al 15.03.2011, come da CU n. 31 del 27.03.2008; ASCOLTATO il D.G. della gara; CONSIDERATO che dall’istruttoria espletata non hanno trovato riscontro alcuno le argomentazioni della società reclamante, in quanto dalla lettura degli atti ufficiali emerge un comportamento particolarmente violento ai danni dell’arbitro, il quale, al termine della gara, veniva colpito violentemente alla testa dal calciatore Cavallaro con una bottiglia di plastica; RILEVATO, altresì, che nella disposta audizione, il D.G. ha confermato sia il gesto violento ai suoi danni sia di aver riportato uno stordimento e dolori; P.Q.M. - visto l’art. 35 del CGS, rigetta il proposto ricorso, confermando il provvedimento del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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