COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 184 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°129 del 16.04.2008 (Ammenda di € 1000,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 184 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°129 del 16.04.2008 (Ammenda di € 1000,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che dal rapporto del direttore di gara in alcun dubbio possono essere posti i fatti addebitati alla reclamante; rilevato che l’assistente arbitrale, tra l’altro, veniva colpito ripetutamente da sputi da parte dei sostenitori della società Brancaleone; che lo sputo è da considerarsi manifestazione inurbana e volgarissima di profondo disprezzo; ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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