COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO QUADRIFOGLIGIÒ PONTICELLI – GARA VOLLESE / QUADRIFOGLIGIÒ PONTICELLI DEL 23.02.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO QUADRIFOGLIGIÒ PONTICELLI – GARA VOLLESE / QUADRIFOGLIGIÒ PONTICELLI DEL 23.02.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. La reclamante si
duole delle squalifiche comminate in prime cure nei confronti dei sigg. Improta Mariano (allenatore) e del
calciatore Pappagallo Ettore chiedendo per il primo la riduzione e per il secondo l’annullamento, in quanto il
G.S.T. avrebbe basato la sua decisione su un presunto errore dell’arbitro nell’individuazione dell’autore
materiale della condotta violenta perpetrata nei suoi confronti. Questa C.D.T., esaminati gli atti di gara,
sentita la società reclamante ed audito l’arbitro per chiarimenti, rileva quanto segue: la sanzione inflitta a
carico del sig. Improta Mariano risulta essere equa e proporzionata, alla luce del referto arbitrale redatto, in
ordine a questa posizione soggettiva, in modo chiaro e preciso. L’inibizione a carico del nominato dirigente,
pertanto, va integralmente confermata. Invece, relativamente alla condotta assunta dal calciatore
Pappagallo Ettore, l’arbitro, pur confermando quanto asserito nel referto circa la paternità del calcio,
attribuita al suindicato calciatore, ha descritto l’episodio e le sue conseguenze in maniera meno grave,
rispetto a quanto narrato nel referto. Pertanto, la sanzione inflitta in prime cure deve essere ridotta, al fine di
un’equa proporzione tra l’infrazione effettivamente commessa e la corrispondente pena. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società Quadrifogligiò Ponticelli, di ridurre la squalifica, a
carico del calciatore Pappagallo Ettore, a tutto il 22.08.2009; di confermare nel resto; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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