COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL PARTENOPE – GARA CIRGOMME S.C. / REAL PARTENOPE DELL’1.03.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL PARTENOPE – GARA CIRGOMME S.C. / REAL PARTENOPE DELL’1.03.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la infondatezza, atteso che non sussiste la
lamentata presunta posizione irregolare del calciatore Marmorino Massimo, nato il 2.02.1975, della società
Cirgomme. In particolare, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Marmorino Massimo era stato
squalificato per una giornata di gara a seguito di espulsione dal campo, in occasione della gara del
24.02.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 74 del 28.02.2008 del Comitato Regionale Campania, pag.
1943). Al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 22, comma 3, e
di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), che prescrive che la squalifica di un calciatore, espulso dal campo,
debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale immediatamente successiva a quella che ha
determinato il provvedimento disciplinare a suo carico. Orbene, in occasione della gara di recupero del
27.02.2008, Cirgomme / Rione Terra (gara immediatamente successiva a quella, nel corso della quale egli
era stato espulso dal terreno di gioco), il calciatore Marmorino Massimo non veniva né inserito in distinta, né
utilizzato, scontando in tal modo la squalifica a suo carico. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione
inflittagli ed aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Real Partenope; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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