COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIA MERCANTI – GARA VIA MERCANTI / REAL PICENTINA DEL 6.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIA MERCANTI – GARA VIA MERCANTI / REAL PICENTINA DEL 6.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare dei calciatori Rocchino Davide, nato il 6.03.1989, e Naddeo Umberto, nato il 22.03.1989, della società Real Picentina. In particolare, è emerso quanto di seguito specificato: i calciatori Rocchino e Naddeo erano stati squalificati per una giornata di gara, quali calciatori non espulsi, per recidività in ammonizioni, in occasione della gara del 30.03.2008 Real Picentina / Faiano del Campionato Regionale di Attività Mista (sanzione pubblicata sul C.U. n. 83 del 3.04.2008 del Comitato Regionale Campania, pag. 2251). Al caso di specie si applica l’art. 22, comma 3), del C.G.S.), che prescrive che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara debba scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Di conseguenza, i calciatori Rocchino e Naddeo potevano essere utilizzati nel Campionato della prima squadra della propria società di appartenenza (Campionato Regionale di Seconda Categoria) ed avevano titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Via Mercanti; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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