COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL MACERONE – GARA REAL MACERONE / ACACIE CASAVATORE DEL 16.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL MACERONE – GARA REAL MACERONE / ACACIE CASAVATORE DEL 16.02.2008 –
CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, da
un’attenta lettura del referto di gara, fonte di prova privilegiata, il comportamento del calciatore Cozzolino
Giulio, della società Real Macerone, risulta adeguatamente sanzionato, in misura obiettivamente
corrispondente alla reale gravità dell’infrazione da lui commessa, dal Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto,
la sanzione inflitta in prime cure deve essere confermata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Macerone; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL MACERONE – GARA REAL MACERONE / ACACIE CASAVATORE DEL 16.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1"