COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LU.PE. POMPEI – GARA B.R.K. LIONI / LU.PE. POMPEI DELL’8.03.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 02 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LU.PE. POMPEI – GARA B.R.K. LIONI / LU.PE. POMPEI DELL’8.03.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, constatata l’assenza della società, che aveva prodotto rituale richiesta di audizione, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Invero, da un’attenta lettura del referto di gara, fonte di prova privilegiata, il comportamento del calciatore sig. Scarfati Giorgio, della società Lupe Pompei, risulta soltanto offensivo e non anche minaccioso verso il direttore di gara, mentre il successivo tentativo di aggressione, perpetrato dall’atleta verso l’arbitro medesimo, è una condotta che deve essere debitamente censurata. Pertanto, la sanzione inflitta In prime cure deve essere proporzionalmente ridotta, in relazione al comportamento (meno grave, rispetto alla qualificazione ad esso addebitata dal Giudice Sportivo Territoriale) effettivamente tenuto dal calciatore Scarfati Giorgio. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società LU.PE. Pompei, di ridurre a tutto il 22.05.2008 la squalifica a carico del calciatore Scarfati Giorgio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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