COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA avverso squalifica per 4 giornate calc. GUALTIERI MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 del 16.4.2008 gara VEZZANO – ALBINEA del 13.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA avverso squalifica per 4 giornate calc. GUALTIERI MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 del 16.4.2008 gara VEZZANO – ALBINEA del 13.4.2008 L’U.S. ALBINEA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento osservando che “il giocatore GUALTIERI è stato ammonito per un intervento falloso ai danni del capitano del Vezzano; questi, avendo provocato verbalmente il GUALTIERI, ha ricevuto minacce dallo stesso, che è stato giustamente espulso. Il GUALTIERI ha immediatamente capito il proprio errore ed ha accettato il cartellino rosso né protestando né offendendo gravemente l’arbitro, bensì rispondendo ad un compagno di squadra che lo rimbrottava, mentre il GUALTIERI si affrettava a lasciare il terreno di gioco accettando senza indugi il provvedimento”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.GUALTIERI, espulso per reiterate proteste e minacce ad un giocatore avversario, nell’abbandonare il terreno di gioco, da una distanza di non più di 1 metro, gli rivolgeva una frase offensiva e scurrile, che, comunque, per il suo contenuto letterale, ad altri non poteva essere diretta se non al direttore di gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.GUALTIERI MAURIZIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata. delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 del 16.4.2008 gara VEZZANO – ALBINEA del 13.4.2008 L’U.S. ALBINEA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento osservando che “il giocatore GUALTIERI è stato ammonito per un intervento falloso ai danni del capitano del Vezzano; questi, avendo provocato verbalmente il GUALTIERI, ha ricevuto minacce dallo stesso, che è stato giustamente espulso. Il GUALTIERI ha immediatamente capito il proprio errore ed ha accettato il cartellino rosso né protestando né offendendo gravemente l’arbitro, bensì rispondendo ad un compagno di squadra che lo rimbrottava, mentre il GUALTIERI si affrettava a lasciare il terreno di gioco accettando senza indugi il provvedimento”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.GUALTIERI, espulso per reiterate proteste e minacce ad un giocatore avversario, nell’abbandonare il terreno di gioco, da una distanza di non più di 1 metro, gli rivolgeva una frase offensiva e scurrile, che, comunque, per il suo contenuto letterale, ad altri non poteva essere diretta se non al direttore di gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.GUALTIERI MAURIZIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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