COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO RAVEGNANA avverso squalifica per 6 giornate calc. PRATI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 39 del 10.4.2008 gara RAVEGNANA – ENDAS MONTI del 6.4.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO RAVEGNANA
avverso squalifica per 6 giornate calc. PRATI ENRICO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 39 del 10.4.2008
gara RAVEGNANA – ENDAS MONTI del 6.4.2008
L’A.S. CALCIO RAVEGNANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che i motivi che hanno indotto l’arbitro ad espellere il calc.PRATI “appaiono condivisibili in massima parte, escluso nella parte in cui si indica che il PRATI sputava al suo indirizzo (dell’arbitro), pur da lunga distanza. E’ si vero che mentre il PRATI stava uscendo rivolgendo (e questo è giusto penalizzare) frasi offensive nei confronti dell’arbitro, sputava per terra, ma non all’indirizzo del direttore di gara, ma come purtroppo fanno moltissimi atleti che, dopo uno sforzo o al termine di una azione di gioco, sputano per terra”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.PRATI, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, protestava reiteratamente, imputando la responsabilità dell’evento all’arbitro, che ne sanciva l’espulsione. Dopo la comunicazione del provvedimento rivolgeva frasi offensive all’arbitro e, pur dalla distanza di circa 10 metri, lanciava uno sputo in direzione di questi, reiterando le offese mentre i suoi compagni di squadra lo allontanavano dal terreno di gioco,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.PRATI ENRICO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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