COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.C. MORARO in merito alla ipotizzata posizione irregolare dei calciatori della A.S. SURVIVAL nella gara SURVIVAL – MORARO del 29.03.08 valida per il Campionato Amatori A2 Girone B.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.C. MORARO in merito alla ipotizzata posizione irregolare dei calciatori della A.S. SURVIVAL nella gara SURVIVAL – MORARO del 29.03.08 valida per il Campionato Amatori A2 Girone B. Con comunicazione intestata “ricorso gara Survival – A.C. Moraro” di data 11.04.08, munita di tassa reclamo, la A.C. MORARO chiedeva alla C.D.T. se fossero regolari i cartellini e gli eventuali nulla osta dei calciatori della SURVIVAL affrontati il 29.03.08 nella gara persa dalla reclamante con il risultato di 5 – 2. La MORARO, infatti, considerava “inaccettabile che a quattro giornate dal termine non si siano ancora muniti dei cartellini regolari, esibendo per tutti i 18 giocatori della lista carte d’identità”. Al di là della tardività del reclamo, presentato nel tredicesimo giorno dopo la gara (e quindi ben oltre i sette giorni entro i quali il reclamo può essere proposto ai sensi dell’art. 46/3 C.G.S.) la C.D.T. rileva anche che la reclamante non ne ha dato comunicazione alla società avversaria (come avrebbe dovuto fare, ai sensi dell’art. 33/5 C.G.S., per garantire il contraddittorio dal momento che ha impugnato il risultato acquisito sul campo); né ha formulato alcuna conclusione di merito, limitandosi a chiedere alla C.D.T. “la verifica della lista giocatori”. Così il reclamo è palesemente inammissibile. Peraltro, la missiva ha sostanza di esposto sulla base del quale la C.D.T., per quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 32/9 C.G.S., ha effettuato una verifica le cui risultanze verranno poste all’attenzione della Procura Federale. P.Q.M. La C.D.T. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa. Dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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