COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 RECLAMO della S.S. ISONZO in merito alla affermata posizione irregolare dei calciatori Calabrò Nicola e Furioso Enrico della A.S.D. VIRTUS CORNO nella gara ISONZO – VIRTUS CORNO del 09.03.08 valida per il Campionato di Promozione Girone B.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 RECLAMO della S.S. ISONZO in merito alla affermata posizione irregolare dei calciatori Calabrò Nicola e Furioso Enrico della A.S.D. VIRTUS CORNO nella gara ISONZO – VIRTUS CORNO del 09.03.08 valida per il Campionato di Promozione Girone B. Con tempestivo reclamo la S.S. ISONZO ha chiesto alla C.D.T. “... di voler emettere opportune sanzioni nei confronti dell'A.S.D. VIRTUS CORNO ai sensi dell’art. 17 C.G.S.”, in relazione alla gara ISONZO / VIRTUS CORNO del 09.03.2008, valida per il campionato di Promozione Girone B, lamentando la presenza tra le file avversarie di due tesserati (Calabrò Nicola e Furioso Enrico) iscritti in lista gara quali calciatori di riserva nonostante fossero già stati impiegati, nella stessa giornata, in altra gara valida per il Campionato Allievi Regionali, in violazione dell'Art. 34/2 N.O.I.F.. C’è prova della spedizione del reclamo per raccomandata alla VIRTUS CORNO, controinteressata, che non ha replicato. Ritiene preliminarmente la C.D.T. di poter affermare, ai sensi degli Articoli 29/7 e 46/3 C.G.S., la propria competenza a conoscere del reclamo che, nella prospettazione della società reclamante (“ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.”), va rivolto all'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara (0-3) a carico della società antagonista (risultata vittoriosa sul campo). Ciò detto si osserva che l'Art. 17/5 C.G.S. stabilisce che “…La posizione irregolare di calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa...” Circostanza questa che deve escludersi riguardo alla gara in oggetto, risultando dal rapporto arbitrale in atti che i due calciatori di riserva della VIRTUS CORNO, indicati dalla società reclamante, non sono stati “utilizzati” nella disputa dell'incontro. Ma a maggior ragione è infondato il reclamo della S.S. ISONZO se consideriamo che l’Art. 17/6 C.G.S., trattando la questione specifica della infrazione al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata, limita la previsione sanzionatoria all’ammenda a carico della società, all’inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale e alla squalifica dei calciatori, senza prevedere, quindi, la sanzione sportiva della perdita della gara (0-3). Il reclamo della S.S. ISONZO deve essere pertanto rigettato. P.Q.M. La C.D.T. FVG rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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