COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S. MORUZZO (Campionato di III Categoria Girone B) relativo alla inibizione a svolgere ogni attività sino al 07.05.2008 inflitta a carico del proprio Dirigente Accompagnatore DI RAIMONDO Antonino ed alla squalifica per CINQUE gare inflitta al proprio calciatore RESULI Renato (in C.U. Delegazione di Udine N° 35 del 16.04.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S. MORUZZO (Campionato di III Categoria Girone B) relativo alla inibizione a svolgere ogni attività sino al 07.05.2008 inflitta a carico del proprio Dirigente Accompagnatore DI RAIMONDO Antonino ed alla squalifica per CINQUE gare inflitta al proprio calciatore RESULI Renato (in C.U. Delegazione di Udine N° 35 del 16.04.2008). Con reclamo dd 21.04.2008 pervenuto il 22.04.2008 l’A.S. MORUZZO ha richiesto la rivisitazione dei provvedimenti di inibizione del proprio Dirigente Accompagnatore DI RAIMONDO Antonino e di squalifica del proprio calciatore RESULI Renato, che il G.S. ha adottato con le seguenti motivazioni: quanto al Dirigente: “per avere proferito all'arbitro una frase ingiuriosa”; quanto al calciatore:“per essersi rivolto all'arbitro con linguaggio grossolano e triviale: a fine partita mentre il direttore di gara usciva dallo spogliatoio il giocatore minacciava di rompergli una bottiglia di birra in testa continuando ad insultarlo; veniva trattenuto da una persona e così l'arbitro poteva allontanarsi senza ulteriori problemi ”. Il proposto reclamo, prima ancora che infondato nel merito – essendosi la reclamante limitata a contraddire in modo del tutto generico i fatti descritti nel rapporto arbitrale (che, come è noto, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) – è inammissibile per essere stato tardivamente proposto, oltre i limiti temporali stabiliti dalla delibera del Presidente della F.I.G.C. di cui al C.U. N° 67/A pubblicato il 25.02.2008, che ha disposto “L'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate...” di campionato per la stagione sportiva 2007/2008, statuendo per l'effetto che “gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale...”. Per essere ammissibile, il reclamo avrebbe dovuto, così, giungere in Comitato entro le ore 12 del 18 aprile 2008. Ma anche un secondo motivo di inammissibilità grava sull’impugnazione dell’inibizione del Dirigente, in quanto ai sensi dell’art. 46/3 C.G.S. “Non sono impugnabili in alcuna sede… e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: …b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”. L’inammissibilità del reclamo tardivamente proposto dalla A.S. MORUZZO avverso i provvedimenti presi dal G.S. con riferimento ad una delle ultime quattro gare di campionato della stagione sportiva 2007/2008, rende manifestamente superflua la pur richiesta audizione del Presidente della Società reclamante. P.Q.M. La C.D.T. FVG, respinge il reclamo e dispone di incamerare la relativa tassa.
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