COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS CAVE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL CALCIATORE CASALI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 24.4.2008 (GARA: VIS CAVE – BORUSSIA del 20.4.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS CAVE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL CALCIATORE CASALI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 24.4.2008 (GARA: VIS CAVE – BORUSSIA del 20.4.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Societa’ VIS CAVE chiede la riduzione della sanzione inflitta la proprio calciatore CASALI STEFANO, in quanto espulso per doppia ammonizione, pronunciava parole offensive, non all’indirizzo dell’arbitro ma contro se stesso, per essersi infortunato per l’ennesima volta nello stesso punto in cui si era già fatto male in precedenza. Dal referto arbitrale risulta che il direttore di gara procedeva all’espulsione per doppia ammonizione del CASALI e quest’ultimo mentre lasciava il terreno di giuoco rivolgeva parole offensive all’arbitro, Da quanto sopra emerge chiaramente che le doglianze avanzate dalla ricorrente sono in netto contrasto con quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto che, in base a quanto stabilito dall’art. 35 del c.g.s., in caso di discordanza, il referto arbitrale è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Conseguentemente, ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice di 1^ grado appare congrua rispetto al comportamento tenuto in campo dal CASALI, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore CASALI STEFANO. La tassa reclamo va incamerata.
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