COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RIGA ROBERTO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORDONE GIAMPIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 74 DEL 17.4.2008 (GARA: GEDILA – SANTAMARINELLESE del 9.4.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RIGA ROBERTO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORDONE GIAMPIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 74 DEL 17.4.2008 (GARA: GEDILA – SANTAMARINELLESE del 9.4.2008 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La Società SANTAMARINELLESE presentava ricorso a questa Commissione Disciplinare per far ridurre le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo a carico dei suoi calciatori CARDONE GIAMPIETRO e RIGA ROBERTO. La ricorrente sosteneva che il comportamento dei due calciatori, sebbene minaccioso ed ingiurioso come peraltro riportato nel referto dal direttore di gara, non sfociava mai in gesti violenti tali eventualmente da giustificare una squalifica di questa entità. La Commissione Disciplinare letti gli atti, ritenendo parzialmente assumibili le motivazioni contenute nel ricorso presentato dalla Società, in particolare si ritiene che il comportamento dei due calciatori, seppur ampiamente censurabile, è da riportare esclusivamente ad una fattispecie di minacce ed ingiurie nei confronti del direttore di gara senza mai sfociare in comportamenti o atti violenti, ritiene eccessivamente onerose le squalifiche inflitte ai due calciatori. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore CORDONE GIAMPIETRO da 4 a 3 gare e di ridurre la squalifica del RIGA ROBERTO da 5 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it