COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 84 – Reclamo Circolo Sportivo Rio Maior avverso le squalifiche dei calciatori Andreotti Diego, Ciocconi Claudio e Militano Simone per due giornate e dell’allenatore Carli Gian Carlo fino al 31 maggio 2008. Gara Rio Maior – Santerenzina del 13 Aprile 2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 57 del 17 Aprile 2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 84 - Reclamo Circolo Sportivo Rio Maior avverso le squalifiche dei calciatori Andreotti Diego, Ciocconi Claudio e Militano Simone per due giornate e dell'allenatore Carli Gian Carlo fino al 31 maggio 2008. Gara Rio Maior - Santerenzina del 13 Aprile 2008 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 57 del 17 Aprile 2008. Il C.S. Rio Maior si è opposto con reclamo di rito ai provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara Rio Maior – Santerenzina disputata il 13 Aprile 2008. Ritiene la reclamante il resoconto arbitrale non veritiero perché riportante fatti mai accaduti; quanto all’allenatore Carli Gian Carlo, questi si sarebbe reso colpevole solo d’aver accusato l’arbitro, a fine gara, di non aver concesso un rigore a favore della propria squadra condizionando così la partita. Conclude con la richiesta d’annullamento di tutte le sanzioni. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le squalifiche dei tre calciatori non sono appellabili stabilendo l’art. 45 comma 3 del C.G.S. la non impugnabilità in alcuna sede della squalifica di calciatori fino a due giornate di gara. Quanto alla squalifica dell’allenatore Carli Gian Carlo le contrarie eccezioni della società vanno respinte perché non trovano riscontro negli atti ufficiali, che riportano in forma chiara e coerente quanto compendiato dal primo giudice e perciò prevalgono, per regolamento, sulle dichiarazioni di parte. La sanzione inflitta in prime cure, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va quindi confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, dichiarato inammissibile il reclamo avverso la squalifica dei tre calciatori, lo respinge per quanto attiene l’allenatore Carli Gian Carlo. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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