COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 85 – Reclamo U.S. Rocchettese avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara di play off (terza categoria SV) Pontelungo – Rocchettese del 20.4.2008. C.U. n. 43 del 24 Aprile 2008 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 85 - Reclamo U.S. Rocchettese avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara di play off (terza categoria SV) Pontelungo – Rocchettese del 20.4.2008. C.U. n. 43 del 24 Aprile 2008 D.P. Savona. Il Giudice Sportivo della D.P. di Savona, “a seguito a segnalazione della società Pontelungo” accertava d’ufficio l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe, nelle file dell’U.S. Rocchettese, dei calciatori Rossello Danilo e Avdullai Bledar squalificati per recidività in ammonizioni formali raggiunta nell’ultima giornata del campionato di terza categoria; irrogava pertanto la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3 a carico della soc. Rocchettese, cui squalificava i due calciatori per un’ulteriore giornata ed inibiva il dirigente accompagnatore fino al 15 maggio 2008. L’U.S. Rocchettese ha proposto reclamo avverso i provvedimenti sopra riportati affermando di aver utilizzato i due calciatori in buona fede secondo la propria personale interpretazione del comma 13 dell’art. 19 del C.G.S.. Chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni inflitte in primo grado. Il reclamo è fondato e va accolto seppur per motivazioni diverse da quelle indicate dalla ricorrente. Osserva la Commissione Disciplinare: Per il disposto del comma 7 dell’art. 29 correlato con l’art. 46 comma 3 C.G.S. la materia relativa alla partecipazione di calciatori partecipanti alla gara in posizione irregolare (per squalifica o per tesseramento) sono devoluti, in ambito di attività sportiva a livello regionale, all’esclusiva competenza della Commissione Disciplinare. La procedura seguita dal G.S. nel caso di specie è quindi palesemente irrituale ed è anche in evidente contrasto con il punto b) del comma 8 dell’art. 29 del C.G.S. che stabilisce che il procedimento d’ufficio in merito alla posizione irregolare di calciatori partecipanti alla gara può scaturire solo dalle risultanze ufficiali della gara e non può essere attivato da segnalazioni, scritte o verbali, direttamente pervenute all’organo giudicante da soggetti interessati. Le doglianze della società Pontelungo dovevano quindi essere proposte in primo grado alla Commissione Disciplinare, con apposito reclamo stilato nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle norme. Per questi motivi la delibera del Giudice Sportivo va integralmente annullata con la conseguenza del ripristino del risultato riportato sul campo e con l’affrancamento delle sanzioni accessorie irrogate alla società Rocchettese. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera. Poiché risulta accertato che i due calciatori Rossello Danilo e Avdullar Bledar hanno partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perché in costanza di squalifica, la Commissione Disciplinare dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza a carico della società Rocchettese. E’ appena il caso di ricordare come la vecchia norma statuente il differimento alla prima giornata del Campionato della stagione successiva delle squalifiche di calciatori inflitte per recidività in ammonizioni formali nell’ultima giornata della “regular season”, non sia stata recepita nel vigente codice di giustizia sportiva, talché tali sanzioni vanno scontate per l’appunto nella prima giornata di play off o di play out. La tassa reclamo va restituita.
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