COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 02/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Giussani Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. E – Gara Giussani Calcio/Audace 1943 del 30/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 02/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Giussani Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. E - Gara Giussani Calcio/Audace 1943 del 30/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Società AS GIUSSANI CALCIO rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.67/A della FIGC datato 25/02/2008 trascritto sul CU n.35 datato 13/03/2008 del CRL, i reclami alla Commissione disciplinare territoriale a norma dell’art.46 commi 4 e 5 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12, 00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il contestuale invio sempre nel predetto termine della copia del reclamo alla controparte. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la Sede del CRL il 21/04/2008 e che la decisione del GS è stata pubblicata sul CU n.35 del 10/04/2008 e che non è stata inviata copia alla controparte. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it