COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°140 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA SAMB MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Samb Montecassiano – Casette Verdini, del 30.3.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 44 del 2.4.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°140 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA SAMB MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Samb Montecassiano – Casette Verdini, del 30.3.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 44 del 2.4.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva ai calciatori Caporaloni Nicola e Lelio Marco, entrambi tesserati per la Reclamante, rispettivamente la sanzione della squalifica per quattro e tre gare effettive, per il comportamento dagli stessi tenuto nei confronti dell’Arbitro nell’incontro emarginato. Il medesimo Giudicante comminava altresì la sanzione dell’inibizione fino al 16 aprile 2008 al sig. Lelio Giorgio, medico sociale della Reclamante, per comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell’Ufficiale di gara. Infliggeva, infine, la squalifica per due gare al calciatore Antonelli Stefano. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Samb Montecassiano, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A dire della Reclamante, sarebbe stato il comportamento particolarmente “amichevole” dell’Arbitro con i dirigenti e giocatori della squadra avversaria e quindi “fazioso” a scatenare le proteste e le ire dei propri tesserati nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione comminata al calciatore Antonelli Stefano in quanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità del medico Lelio Giorgio e dei calciatori Caporaloni Nicola e Lelio Marco, in ordine alle violazioni loro specificamente ascritte, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni, delle quali pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Samb Montecassiano, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione comminata al calciatore Antonelli Stefano; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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