COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°140 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIAZZAROLA 1977 avverso decisioni merito gara Piazzarola – Poggese, del 5.4.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I“ – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°140 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIAZZAROLA 1977 avverso decisioni merito gara Piazzarola – Poggese, del 5.4.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I“ – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 35° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna Reclamante, ritenuta oggettivamente responsabile dei fatti posti in essere dal proprio tesserato Maravalli Antonio, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ed al medesimo calciatore la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008. Contestualmente comminava al calciatore Vannarelli Giovanni, anch’egli tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un giocatore avversario. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piazzarola, chiedendo che fosse inflitta alla Poggese la sanzione sportiva della perdita della gara e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore; in subordine, la ripetizione dell’incontro. Chiedeva altresì una congrua riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. A dire della Reclamante, la gara fu di fatto sospesa e non più proseguita allorché il calciatore della Poggese, Valenti, dapprima tentò di scalciare l’Arbitro, non riuscendovi solo perché trattenuto, poi colpì il giocatore della Piazzarola, Vannarelli, con un pugno al volto, con copiosa fuoriuscita di sangue. A quel punto alcuni dirigenti e giocatori di entrambe le squadre, tra cui il Maravalli, capitano della Piazzarola, lasciarono il terreno di gioco per cercare di trattenere l’aggressore, letteralmente scatenato, e riportare la calma, senza dar vita ad alcuna rissa. Ristabilitasi la calma, l’Arbitro sanzionava il solo Maravalli espellendolo, provocando, con ciò, le sue vibranti e scomposte proteste. A questo punto, l’Arbitro, forse spaventato, inopinatamente e senza alcun serio motivo, non essendovi alcuna situazione di pericolo, decretava la fine anticipata della gara. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che dopo l’espulsione dei calciatori Valenti e Vannarelli, nello spazio antistante gli spogliatoi, vicino al terreno di gioco, si scatenò una rissa, alla quale parteciparono giocatori, dalle panchine e dal campo, e dirigenti di entrambe le squadre. Dopo un tentativo di riprendere la gara, lo stesso decideva di sospenderla definitivamente poiché la rissa continuava e non vi erano più le condizioni ambientali e soggettive per portare a termine l’incontro. Lo stesso Ufficiale di gara riferiva di avere espulso il calciatore Vannarelli per aver reagito contro l’avversario che lo aveva colpito e che lo stesso partecipò alla rissa accesasi successivamente davanti agli spogliatoi. Riferiva infine di avere espulso il Maravalli per essere uscito dal campo, unitamente ad altri calciatori di entrambe le squadre non identificati, per partecipare alla ridetta rissa e che lo stesso, alla notifica del provvedimento, protestava smodatamente, gesticolando minacciosamente ed afferrandolo per le braccia per farlo tornare sulla sua decisione, ma senza provocargli dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Com’è ben noto, l’art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuisce all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Dall’esegesi letterale della norma discende che la valutazione delle situazioni pregiudizievoli, ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara, appartengono all’arbitro. Va aggiunto, in ogni caso, che il giudizio del direttore di gara deve essere congruamente motivato, all’evidente fine di evitarne l’arbitrarietà. Ciò significa che detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente riscontrabili, di talchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente motivata, non può non conseguirne l’insindacabilità della decisione arbitrale. Nella specie, dall’esame degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che l’incontro venne sospeso perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirlo. Di tali fatti sono responsabili entrambe le società, alle quali, pertanto, a norma dell’art. 17, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, deve infliggersi la sanzione sportiva della perdita della gara. Infine, alla luce di quanto dichiarato dal Direttore di gara nel corso del giudizio, devonsi ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori Vannarelli e Maravalli, le cui condotte sono state ridimensionate nella loro obiettiva gravità, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Piazzarola 1977, così decide: - infligge la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 a 3 ad entrambe le squadre; - riduce a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Vannarelli Giovanni ed a sei giornate di gara quella comminata al calciatore Maravalli Antonio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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