COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (186) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACD BRIGA NOVARESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BRIGA-SANMAURIZIESE DEL 3.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. – C.U. n. 35 del 21.2.2008 – Campionato 1^Categoria).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (186) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACD BRIGA NOVARESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BRIGA-SANMAURIZIESE DEL 3.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 35 del 21.2.2008 – Campionato 1^Categoria). Con atto del 25.2.2008, la ACD Briga Novarese ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte ha rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore Flavio Mazzotta nella gara ACD Briga Novarese – Sanmauriziese del 3.2.2008. Sostiene la reclamante che, ai sensi dell’art. 34 NOIF, il Mazzotta avrebbe potuto disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che non avrebbe mai ottenuto. Specifica, inoltre, che tale limite di età non era stato raggiunto dal calciatore il 1° gennaio dell’anno in cui aveva iniziato la stagione sportiva. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. L’art. 34, co. 3, NOIF sancisce che “i calciatori giovani tesserati…possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età … possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche … purché autorizzati dal Comitato Regionale – LND …”. Dall’esame degli atti risulta che detto calciatore, tesserato il 29.9.2007, il 1° gennaio dell’anno in cui ha avuto inizio la stagione agonistica non aveva compiuto i sedici anni,pertanto, la sua posizione era irregolare. P.Q.M. Accoglie l’appello proposto dalla ACD Briga Novarese e per l’effetto, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte, infligge alla Società Sanmauriziese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Nulla per la tassa non versata.
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