COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 088 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – GUALDO CALCIO DISPUTATA IL 12.04.2008 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per squalifica inflitta al calciatore Ferraro Pasquale fino al 31.10.2008;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 088 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – GUALDO CALCIO DISPUTATA IL 12.04.2008 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per squalifica inflitta al calciatore Ferraro Pasquale fino al 31.10.2008; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.04.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione - cu 88/2544 - SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La condotta descritta dal direttore di gara e riportata nella motivazione del Giudice Sportivo è sicuramente meritevole di punizione soprattutto in considerazione del fatto che il calciatore ha aspettato l’arbitro fuori del terreno di gioco a fine gara; ciò nonostante, la condotta tenuta dal Ferraro non si è concretizzata in una azione violenta nei confronti del direttore di gara e pertanto la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva e meritevole di congrua riduzione. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Pila Calcio e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Ferraro Pasquale fino al 16.06.2008. •ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO
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