COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SUO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO SIG. MARIO DEL SIGNORE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 143 del 02/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SUO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO SIG. MARIO DEL SIGNORE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale con nota 2703/42 del 12.2.2008 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio il Sig. MARIO DEL SIGNORE, Presidente della Società A.S.D. SPORTING PONTECORVO, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver prima accordato lo svincolo al calciatore LUCA CAPRARO e – dopo che questi si era accordato con altra Società – per averne successivamente chiesto l’annullamento, a solo scopo ritorsivo, alla Commissione Tesseramenti, nonché, allo stesso titolo, la Società medesima per responsabilità diretta. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato ai soggetti deferiti e veniva contestualmente fissata la riunione dell’11 aprile 2008 per l’esame del deferimento e l’audizione del Sig. MARIO DEL SIGNORE, presente alla riunone. Quest’ultimo contesta la ricostruzione dei fatti riportata dalla Procura Federale, attribuisce l’intera responsabilità dell’accaduto al calciatore innanzi citato, e al di lui padre, Sig. GABRIELE CAPRARO, respinge ogni addebito ed, infine, insiste sulla validità dell’accordo verbale, risalente addirittura al campionato precedente, preso con il padre del calciatore (e da questo non rispettato) per la gestione futura del calciatore medesimo. Il Rappresentante della Procura Federale esprime l’avviso che si debba affermare la responsabilità del deferito e della Società A.S.D. SPORTING PONTECORVO e conclude chiedendo, per il Presidente della suddetta Società Sig. DEL SIGNORE MARIO l’inibizione per mesi 3 e per la Società l’ammenda di € 1.500. Per la più esatta e completa intelligenza di tutta la vicenda occorre fare riferimento soprattutto alle dichiarazioni rese dal calciatore all’Ufficio Indagini, dichiarazioni che spiegano i comportamenti del deferito che sul piano logico si appalesano invero alquanto inconsueti. Il calciatore ha affermato che il documento di svincolo venne redatto nel 2005, senza data, con promessa che alla fine della stagione sarebbe stato svincolato, e cio’ per convincere il calciatore stesso ha giocare con la Società Sporting Pontecorvo. Il calciatore CAPRARO, quindi, ha accettato. La datazione al 30.6.2006 del documento di svincolo ed il suo deposito presso il Comitato, sono opera del padre del calciatore, il che denota la ritrosia della Società ha lasciare libero l’atleta e la decisa volontà dell’atleta medesimo di lasciare la Società stessa. In presenta di una tale situazione il Presidente della predetta Società si acquieta all’idea dello svincolo, ma pone la condizione che gli venga assicurata la facoltà di continuare ad amministrare l’attività dell’atleta, ove lo svincolo fosse omologato. Dopo una primitiva declaratoria di nullità dello svincolo per decadenza dei termini previsti, senza che nessuno si opponga, il Comitato, nel riesaminare il caso, sollecitato all’uopo dal padre del calciatore, riconosce la regolarità della richiesta, già bocciata, e decreta lo svincolo. Nel frattempo il Sig. DEL SIGNORE, come da lui dichiarato, apprende dalla stampa che il calciatore è passato all’ISOLA LIRI; ciò dimostrerebbe che il patto verbale, di cui sopra, non è stato rispettato, per cui, con evidente spirito di rivalsa, ricorre alla Commissione Tesseramenti, chiedendo l’annullamento dello svincolo che ottiene. Sicchè accade che il Sig. DEL SIGNORE, mentre fa acquiescenza alla pronuncia di rigetto dello svincolo da lui formalmente richiesto, impugna la decisione che tale svincolo, invece, concede. Tanto premesso in fatto, la Commissione ritiene di dover preliminarmente chiarire che la richiesta (pervicacemente insistita oltre ogni accettabile limite dibattimentale) di opporre alle accusa formulate dalla Procura Federale il non rispetto del ripetuto patto verbale da parte del padre del calciatore (e ciò agirebbe a giudizio del deferito stesso come causa esimente da qualsiasi responsabilità disciplinare) non può essere accolta per l’impossibilità di introdurre nel presente giudizio un patto “privatim” concluso. Oltre tutto esso dovrebbe atteggiarsi a condizione “facti” dell’accordo principale di svincolo, condizione che, però , risulterebbe inapponibile a causa della natura degli atti in subiecta materia, come si evince dal complesso normativo desumibile dagli artt. 106 e segg. delle NOIF. Essi infatti sono atti tipici, e come tali non condizionabili, come tipici sono gli effetti che l’ordinamento ricollega direttamente a quegli atti, generalmente contrari all’incertezza e alla precarietà delle situazioni e della loro efficacia. Per le considerazioni che precedono, la Commissione si limita ad apprezzare il più volte citato patto verbale solo come uno degli elementi del quadro comportamentale del deferito e solo nei limiti che qui interessano. E in tali limiti la Commissione non può non rilevare come con il prefato accordo verbale – che ha introdotto incertezze ed instabilità nel rapporto tra Società ed atleta – il Sig. DEL SIGNORE abbia dimostrato indifferenza per la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari (che postulano, invece, trasparenza di rapporti e lealtà sportiva, art. 1 C.G.S.) e tenendo in conto solo i propri più generali interessi. L’uso incongruo delle norme federali e l’incongruente interpretazione delle medesime da parte del deferito, si ritrovano vieppiù palesi nell’adizione della Commissione Tesseramenti da parte dello stesso DEL SIGNORE, il cui fine ultimo non è tanto quello di riassicurarsi le prestazioni del giocatore, quanto di poterne disporre il futuro destino sportivo, evidentemente a dispetto delle legittime aspettative del giocatore stesso. In questa evenienza, la Commissione rinviene, sul piano prettamente giuridico, un vizio occulto della causa dell’azione – promossa innanzi alla Commissione Tesseramenti – che si concreta in un abuso della funzione strumentale tipica del procedimento, poiché esso è impiegato per un fine che contrasta con la funzione che gli è propria. Tali modi di procedere, scevri della doverosa linearità, confermano la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., fondato su principi di lealtà e correttezza sportiva, anche formale. Segue la responsabilità diretta dell’A.S.D. SPORTING PONTECORVO ex art. 2 comma 4 del C.G.S. Per quanto precede, la Commissione DELIBERA Di comminare al Sig. MARIO DEL SIGNORE, Presidente della Società A.S.D. SPORTING PONTECORVO l’inibizione per mesi 3 e alla Società stessa l’ammenda di € 1.500. Si comunichi agli interessati.
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