COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 02/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore federale a carico di: 1) Mirko Valenti, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, CGS, nonché per violazione dell’art.8, comma 2, CGS, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art.10, comma 2 e 6, CGS, anche in relazione all’art.40, comma 4, delle N.O.I.F. ed agli artt.24, commi 2 e 3, e 36 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e scolastica, per aver, in costanza di un precedente vincolo di tesseramento con la società Universal Solaro, stipulato nuovo tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007 con la AS Real Cesate e per aver disputato, senza averne titolo, cinque gare con questa società nel campionato Allievi Regionali B; 2) Sandro Giovanni Costa, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, CGS, nonché per violazione dell’art.8, comma 2, CGS, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art.10, comma 2 e 6, CGS, anche in relazione all’art.40, comma 4, delle N.O.I.F., ed agli artt.24, commi 2 e 3, e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver tesserato per la propria società AS Real Cesate, il giovane calciatore, Valenti Mirko, nonostante questi fosse già tesserato per la società Universal Solaro, omettendo ogni verifica al riguardo, imposta dalla ordinaria diligenza; 3) A.S. Real Cesate, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art.4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 02/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore federale a carico di: 1) Mirko Valenti, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, CGS, nonché per violazione dell’art.8, comma 2, CGS, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art.10, comma 2 e 6, CGS, anche in relazione all’art.40, comma 4, delle N.O.I.F. ed agli artt.24, commi 2 e 3, e 36 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e scolastica, per aver, in costanza di un precedente vincolo di tesseramento con la società Universal Solaro, stipulato nuovo tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007 con la AS Real Cesate e per aver disputato, senza averne titolo, cinque gare con questa società nel campionato Allievi Regionali B; 2) Sandro Giovanni Costa, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, comma 1, CGS, nonché per violazione dell’art.8, comma 2, CGS, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art.10, comma 2 e 6, CGS, anche in relazione all’art.40, comma 4, delle N.O.I.F., ed agli artt.24, commi 2 e 3, e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver tesserato per la propria società AS Real Cesate, il giovane calciatore, Valenti Mirko, nonostante questi fosse già tesserato per la società Universal Solaro, omettendo ogni verifica al riguardo, imposta dalla ordinaria diligenza; 3) A.S. Real Cesate, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art.4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti ai propri tesserati. Con provvedimento del 10 Marzo 2008 il Procuratore Federale, - letti gli atti del procedimento n.75 pf 07/08, relativi all’indagine n.498 stagione 2006/2007 di cui alla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini ed i documenti alla stessa allegati e che fanno parte integrante del presente provvedimento, con la quale l’Ufficio Indagini ha riferito sugli “Accertamenti in ordine al tesseramento del calciatore sig. Mirko Valenti per la AS Real Cesate in relazione al precedente tesseramento biennale 05/06 e 06/07 per la CS Universal Solaro, erroneamente inserito nel sistema AS400 come annuale; - rilevato che il giovane calciatore Mirko Valenti, in uno ai propri genitori esercenti la potestà, sigg.ri Carlo Claudio Valenti e Patrizia Cremonesi, sottoscriveva in data 16/09/2005 la tessera federale biennale n.1849 relativa alle stagioni 2005/2006 e 2006/2007 quale tesserato per la società CS Universal Solaro del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, assumendo espressamente il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FIGC, nonché prendendo atto che il tesseramento sarebbe scaduto solo al termine della stagione sportiva 2006/2007; - rilevato altresì, come peraltro ammesso dallo stesso calciatore in sede di audizione innanzi l’Ufficio Indagini in un clima di ampia collaborazione, sempre alla presenza dei genitori, che il giovane calciatore Mirko Valenti verso la fine del settembre del 2006 ha firmato il tesseramento, anch’esso pluriennale, con la società AS Real Cesate, per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008, senza che i dirigenti di tale ultima società adottassero la dovuta diligenza nel verificare la qualifica di svincolo del giovane calciatore, come ammesso in sede di audizione innanzi il Collaboratore dell’Ufficio Indagini dal sig. Costa Sandro Giovanni, responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della società AS Real Cesate, e che effettivamente il giovane calciatore ha giovato nelle file della AS Real Cesate, per sua stessa ammissione, le seguenti cinque gare: Rhodense/AS Real Cesate l’8/10/2006, AS Real Cesate/Aldini Bariviera il 15/10/2006, Bresso Calcio/AS Real Cesate il 22/10/2006, AS Real Cesate/CSC Juve Cusano il 29/10/2006 e Alcione/AS Real Cesate l’1/11/2006, e che nulla rileva la circostanza che nel sistema informatico AS400 il tesseramento del Valenti per la Universal Solaro fosse stato erroneamente inserito annuale per la sola stagione 2005/2006 in luogo di biennale; - deferiva avanti Questa Commissione i signori Sandro Giovanni Costa e Mirko Valenti, nonché la società AS Real Cesate per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura federale in contraddittorio con i signori Sandro Giovanni Costa, Mirko Valenti e Pasquale Vaghi, in rappresentanza della AC Real Cesate, preso altresì atto che i deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’art.23 CGS, e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per Mirko Valenti mesi 1 di squalifica; - per Sandro Giovanni Costa mesi 4 di inibizione; - per la società AC Real Cesate 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di appartenenza (Allievi Regionali B) nella presente stagione sportiva osserva il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica - a Mirko Valenti mesi 1 di squalifica; - a Sandro Giovanni Costa mesi 4 di inibizione; - alla società AC Real Cesate 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di appartenenza (Allievi Regionali B) nella presente stagione sportiva Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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