F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF DEL 05 MAGGIO 2008 RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL’A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE RELATIVAMENTE ALLE DECISIONI ADOTTATE CIRCA IL RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE (Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF DEL 05 MAGGIO 2008 RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL’A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE RELATIVAMENTE ALLE DECISIONI ADOTTATE CIRCA IL RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE (Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007). FATTO In data 1 dicembre 2007, veniva disputata la gara tra la A.S.D. Futsal RMA Pianura e la A.S.D. Città di Gragnano Calcio a Cinque, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio A5, serie B, Girone F, per la stagione sportiva 2007/2008, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 5 in favore della squadra di Gragnano. Lamenta la attuale ricorrente che, in quella circostanza, la società Città di Gragnano aveva schierato, con la maglia n. 12, il calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe, nato il 24 febbraio 1979, in posizione irregolare di tesseramento. Successivamente, in data 3 dicembre 2007, la società Pianura inoltrava preannuncio di reclamo in relazione alla irregolarità del tesseramento del Pacheco. In data 5 dicembre 2007, con il Comunicato Ufficiale n. 241, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio A5 prendeva atto del preannuncio di reclamo e sospendeva ogni decisione in merito al reclamo stesso ed alla consegue nte regolarità della gara. Sempre il giorno 5 dicembre la società Pianura inviava al Giudice Sportivo ed alla controparte (soc. Gragnano) i motivi di reclamo illustrando la posizione irregolare di tesseramento del Pacheco. Conseguentemente chiedeva che fosse disposta la perdita della gara in capo alla società Gragnano. In data 12 dicembre 2007 il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale n. 261, rilevava, erroneamente, che non era stato dato seguito al preannunciato reclamo ad opera della società Futsal RMA Pianura e in virtù di tale considerazione omologava il risultato dell’incontro che, come detto, aveva visto, sul campo, la vittoria del Gragnano per 5 a 2. Il successivo 13 dicembre 2007 il dirigente – allenatore della società Pianura sig. Turtoro contattava la Divisione Calcio A5 lamentando l’errore in cui era incorso il Giudice Sportivo, chiarendo che le raccomandate, integranti i motivi del Pianura, erano state consegnate all’ufficio postale in data 5 dicembre 2007. Alla luce di tale doglianza il Giudice Sportivo, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 274, il successivo 14 dicembre 2007 emanava una nuova pronuncia del seguente tenore letterale: “considerato che per un disguido amministrativo interno le ….. motivazioni risultano invece essere state trasmesse entro il terzo giorno feriale successivo ….Ritenuto pertanto di dover annullare la dichiarazione di inammissibilità e di dover valutare nel merito le argomentazioni della reclamante. Rilevato che dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti, il calciatore….non risulta tesserato per la società Città di Gragnano e che quindi non aveva titolo a prendere parte all’incontro in epigrafe”. Quindi, in base a tale decisione veniva annullata la precedente pronuncia del 12 dicembre e veniva sanzionata la perdita della gara in capo alla Società Gragnano. In data 27 dicembre 2007 la stessa società Gragnano proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del 14 dicembre 2007, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 274, chiedendo, altresì, il ripristino della decisione, del 12 dicembre 2007, di cui al Comunicato Ufficiale n. 261. In data 4 gennaio 2008 la Corte di Giustizia Federale, Sezione IV, accoglieva il ricorso della società Gragnano sulla base della seguente motivazione: “Non può, invero, disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso, annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all’aspetto del rito, investiva comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame. La delibera del 14.12.2007 va qualificata come un vero e proprio atto abnorme proveniente da terzo ormai estraneo all’iter processuale, non essendo, per altro verso consentito per le ragioni evidenziate dall’appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella relativa motivazione. Pertanto l’atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la delibera del 12.12.2007, pubblicata sul Com. Uff. n. 261”. Avverso tale decisione, comunicata alle parti in data 16.1.2008, la A.S.D. Futsal RMA Pianura, a mezzo del proprio difensore Avv. Andrea Galli, del Foro di Perugia, interponeva ricorso per revocazione (a norma dell’art. 39, comma 1, lett. e, del Codice di Giustizia Sportiva), sulla base dell’errore di fatto commesso dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio A5 nella pronuncia resa in data 12 dicembre 2007. In detto gravame, proposto in data 11 gennaio 2008, venivano illustrate le ragioni dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso per revocazione l’omesso esame, su di un fatto decisivo ai fini della pronuncia, l’irregolare posizione di tesseramento del calciatore Pacheco e venivano formulate le seguenti conclusioni: “Per tutti i motivi esposti, si insiste affinché l’On.le Corte adìta, si compiaccia contrariis reiectis: (pregiudizialmente) dichiarare l’ammissibilità del presente ricorso per revocazione; (principalmente) accertare che la decisione di cui al C.U. n. 261 del 12.12.2007 pronunciata dal Giudice Sportivo della Divisione calcio a Cinque della Figc-Lnd è viziata da errore di fatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 39.1.lett. e/Cgs, ovvero (subordinatamente) accertare che la decisione di cui al C.U. n. 261 del 12.12.2007 pronunciata dal Giudice Sportivo della Divisione calcio a Cinque della Figc-Lnd è viziata da omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 39.1.lett.d/Cgs, e per l’effetto (in ogni caso) revocare la decisione di cui al C.U. n. 261 del 12.12.2007 pronunciata dal Giudice Sportivo della divisione calcio a Cinque della Figc-Lnd, e conseguentemente (principalmente) accertare e dichiarare che il calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe (nato il 24.2.1979) è stato shierato dalla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE in posizione di tesseramento irregolare nella gara disputata in data 1.12.2007 tra A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B/F stagione sportiva 2007/2008, e per l’effetto Infliggere alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE la punizione sportiva prevista dall’art. 17. 5.lett.a/Cgs della perdita della suddetta gara per 0-6, ovvero (in via gradatamente subordinata) Adire la Commissione Tesseramenti della Figc ai sensi dell’art. 47. 4. lett.b/ Cgs chiedendo a quest’ultima di accertare l’irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe (nato il 24.2.1979) all’epoca della gara A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE svolta in data 1.12.2007 valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B/F stagione sportiva 2007/2008, ed all’esito Infliggere alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE la punizione sportiva prevista dall’art. 17.5. lett.a/Cgs della perdita della suddetta gara per 0-6, esperire presso l’ufficio Tesseramenti competente tutti gli accertamenti necessari volti ad accertare e verificare l’irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore Pacheco Cornehl Felipe (nato il 24.2.1979) all’epoca della gara A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE svolta in data 1.12.2007 valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie B/F stagione sportiva 2007/2008, ed all’esito Infliggere alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE la punizione sportiva prevista dall’art. 17.5. lett.a/Cgs della perdita della suddetta gara per 0-6, rimettere gli atti al G.S. affinché valuti nel merito le richieste della società A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA e si pronunci sull’irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe (nato il 24.2.1979) nella gara disputata in data 1.12.2007 tra A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE valevole per il campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B/F stagione sportiva 2007/2008, (in ogni caso) pronunciare ogni conseguente e comunque necessario provvedimento, anche in ordine alle versate tasse di reclamo”. Al termine del ricorso la società ricorrente chiedeva di essere ascoltata e formulava istanza relativa alla acquisizione di taluni mezzi istruttori. Nel corso della riunione del 13 febbraio 2008 venivano ascoltati gli Avvocati Galli (per l’A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA) e Cozzone (per la A.S.D. Città di Gragnano Calcio A5). In relazione alle su esposte vicende la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, così ha deciso in virtù delle seguenti argomentazioni. DIRITTO Deve essere, preliminarmente, ricordato che il dettato dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, a differenza di quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., unifica le competenze in materia di revocazione offrendole esclusivamente alla Corte di Giustizia Federale che diviene, pertanto, l’unico giudice della revocazione. Tale articolo presuppone anche che, prima di qualsiasi esame relativo alla vicenda, in merito alla quale si chiede la revocazione della sentenza, la Corte si pronunci, pregiudizialmente, sull’ammissibilità del ricorso per revocazione (cfr., art. 39, comma 4, C.G.S.). Come è noto la revocazione in qualità di mezzo di impugnazione straordinario necessita che all’atto dell’instaurazione della proposizione dell’impugnazione non sia nota la vicenda che può dare, successivamente, luogo alla impugnazione per revocazione. Nel caso di specie, come si è rilevato nell’ambito dell’analisi del fatto, era ben chiaro, agli attuali ricorrenti per revocazione, l’errore nel quale era incorso il giudice di prime cure; alla luce di ciò sarebbe stato, quindi, necessario operare con una impugnazione ordinaria avverso detto errore procedurale e non azionare un procedimento di revocazione la cui finalità, come è noto, è ben diversa. Alla luce di questa prima ed assorbente considerazione è necessario dichiarare inammissibile la revocazione proposta innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Va, tuttavia, considerata la circostanza che, nel caso di specie, l’errore in cui è incorso il giudice di prime cure, che ha spontaneamente modificato una sua decisione senza alcun riguardo per il principio, costituzionalmente (art. 111 Cost.) sancito, del rispetto del contraddittorio, non ha visto in alcun modo coinvolta la società Pianura la quale ha finito per patirne incolpevolmente il risultato. Alla luce di tale considerazione appare equo ritenere che la società A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA sia incorsa in un errore scusabile e pertanto la stessa debba essere rimessa in termini ai fini di una corretta formulazione dell’impugnazione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e rimette in termini la ricorrente, per errore scusabile, ai fini dell’impugnazione della pronuncia del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.261 del 12 dicembre 2007. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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