COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 600,00) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. PRETURO / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 30/03/08 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. n° 34 del 4.4.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 600,00) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. PRETURO / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 30/03/08 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA (C.U. n° 34 del 4.4.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA). Con reclamo ritualmente proposto, la società S.S. Preturo ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. per il comportamento tenuto dai sostenitori della società ricorrente i quali, dopo avere scavalcato la rete di recinzione si erano diretti contro il calciatore Anzuini Simone ed avevano causato la sospensione della gara. Ha chiesto l’appellante disporsi la revoca delle sanzioni in quanto l’arbitro non aveva fedelmente riportato i fatti accaduti visto che era entrato nella zona antistante gli spogliatoi un solo tifoso della stessa società, che era stato, peraltro, bloccato dai dirigenti prima che venisse a contatto con l’arbitro. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che gli aggressori del calciatore erano più di uno e che vi fu contatto fisico con il calciatore avversario. Osserva la Commissione che l’appello può essere parzialmente accolto, quanto alla sanzione dell’ammenda, sul presupposto che calciatori e dirigenti della società appellante si sono fattivamente adoperati per evitare che la situazione degenerasse riportando, pertanto, la situazione stessa alla normalità. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla S.S. Preturo ad € 300,00 confermando, nel resto, la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa versata.
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