COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BRUSCIANESE C.A. – GARA AURORA COMIZIANO / BRUSCIANESE C.A. DEL 20.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BRUSCIANESE C.A. – GARA AURORA COMIZIANO / BRUSCIANESE C.A. DEL 20.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Bruscianese C.A., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare, che è emersa la posizione regolare dei calciatori Cirillo Rosario, nato il 27.04.1986 (tesserato, a favore della società Aurora Comiziano, dal 31.03.2008), La Marca Vincenzo, nato il 12.11.1984 (dal 14.11.2007), La Cerra Giovanni, nato il 4.07.1986 (dal 23.10.2007), La Manna Biagio, nato il 23.05.1984 (dal 23.10.2007), Napoletano Giuseppe, nato il 25.02.1985 (dal 23.10.2007), Boccia Dario Vincenzo, nato l’8.05.1984 (dal 9.01.2008), Urrito Salvatore, nato il 20.11.1979 (dal 31.03.2008). Essi, invero, risultano tutti tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Aurora Comiziano. Di conseguenza, hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in posizione regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Bruscianese C.A.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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