COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO QUADRIVIO – GARA BUCCINO VOLCEI / QUADRIVIO DEL 23.02.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO QUADRIVIO – GARA BUCCINO VOLCEI / QUADRIVIO DEL 23.02.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito a chiarimenti l’arbitro della gara, sentita la società
reclamante, che ne aveva presentato regolare richiesta, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero,
la richiesta, avanzata dalla società reclamante, che sia inflitta, a carico della società Buccino Volcei (così
come chiarita dal Presidente della soc. Quadrivio, ascoltato da questa Commissione), la punizione sportiva
della perdita della gara in argomento, postula, a norma dell’art. 17 C.G.S., la verificazione di “fatti o
situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, o che ne abbiano impedito la regolare
effettuazione”. Orbene, nel caso in esame non si è verificata alcuna delle circostanze di cui innanzi, a quel
che si evince dagli atti ufficiali di gara, nonché a quanto deve desumersi dalle chiare dichiarazioni
integrative, rese dall’arbitro all’atto della sua audizione presso questa C.D.T. Il direttore di gara, per il vero,
ha sottolineato, in occasione della sua audizione, due aspetti essenziali: il primo, relativo alla circostanza
che “gli altri calciatori” (ovvero, a prescindere dai due della società Buccino Volcei e da quello della società
Quadrivio, espressamente indicati dal direttore di gara, nel suo rapporto, come compartecipi di quella che,
all’atto dell’audizione, è stata definita dall’arbitro come una “colluttazione tra di loro”) “erano intenti soltanto a
frenare la colluttazione e a dividere i litiganti”; il secondo, relativo ad un altro aspetto rilevante, ovvero che,
ad avviso del direttore di gara (al quale compete la valutazione nel merito), sussistevano “le condizioni per
poter proseguire regolarmente il gioco”. Non può, di conseguenza, accedersi alle richieste della società
reclamante, non supportate da elementi probanti, idonei a smentire quanto precisato dal direttore di gara.
Quanto alla comunicazione della società reclamante, prodotta in sede di audizione presso questa C.D.T., di
aver attivato la Procura Federale in ordine alla gara di cui al reclamo in esame, sulla base di consolidata
giurisprudenza, essa – al di là di ogni aspetto formale e rituale – non può comportare alcun rinvio della
decisione di questa Commissione Disciplinare Territoriale, non potendo sussistere alcun dubbio, in relazione
agli aspetti essenziali e sostanziali della vicenda, alla luce anche delle dichiarazioni integrative rese dal
direttore di gara, di cui a questa parte motiva. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Quadrivio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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