COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA INTERPIANURESE – GARA ATL. SAN LORENZO / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 17.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA INTERPIANURESE – GARA ATL. SAN LORENZO / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 17.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita (nella persona del proprio presidente, nella riunione del 31 marzo 2008 di questa C.D.T.) la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; disposta, successivamente all’audizione della società reclamante, la convocazione del direttore di gara, che è risultato ripetutamente assente alle convocazioni di questa C.D.T.; tenuto conto che, come dal C.U. n. 84 del 4.04.2008, pag. 2275, questa C.D.T. si è già pronunciata, a stralcio, in ordine alle squalifiche a carico del calciatore Guarino Alberto, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, questa C.D.T. ritiene che non siano emersi fatti e circostanze che possano far emergere – sul piano oggettivo – motivi di revisione del giudicato di primo grado. Al riguardo, deve altresì rilevarsi che le chiare prospettazioni del direttore di gara, in ordine alle condizioni di fatto per lo svolgimento della gara, inducono a ritenere che esso sia stato regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Rinascita Interpianurese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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