COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LUSTRA – GARA LUSTRA / MASSA DEL 20.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LUSTRA – GARA LUSTRA / MASSA DEL 20.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza, atteso che sussiste la lamentata posizione irregolare dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. La Vecchia Alberto, della società Massa. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la segreteria del C.R. Campania, si rileva che è emersa la posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. La Vecchia Alberto, che non risulta tesserato né come calciatore, né come dirigente, a favore della società Massa. Di conseguenza, la partecipazione del sig. La Vecchia alla gara in esame, nell’impugnata funzione di assistente di parte (considerata, nel rispetto delle relative prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva, equivalente alla partecipazione a gara da parte di un calciatore), è da considerarsi irregolare, agli effetti di tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Lustra; di infliggere a carico della società Massa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera b), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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