COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANSEVERINO – GARA PRIMULA / REAL S.SEVERINO DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANSEVERINO – GARA PRIMULA / REAL S.SEVERINO DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., letto il reclamo della società Real Sanseverino, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare, che è emersa la posizione regolare dei calciatori Zagaglia Nicodemo, nato il 13.02.1966 (tesserato, a favore della società Primula, dal 14.11.2007), Romano Antonio, nato il 2.03.1966 (dal 14.11.2007), Calmieri Mauro, nato il 28.12.1969 (dal 3.11.2006), Mascolo Giuseppe, nato il 6.07.1964 (dal 3.11.2006), Ciccarini Gianfranco, nato il 4.09.1962 (dal 3.11.2006). Essi, invero, risultano tutti tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Primula. Per il calciatore Esposito Giulio, nato il 10.01.1986, squalificato per una giornata di gara effettiva, quale calciatore espulso dal campo, in occasione della gara del 10.02.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 26 del 21.02.2008 della Delegazione Provinciale di Salerno, pag. 620), egli ha scontato la squalifica nella prima gara ufficiale della società, Primula / Ascea Velia del 16.02.2008. Di conseguenza, essi tutti hanno partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in posizione regolare agli effetti disciplinare e di tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Real Sanseverino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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