COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 07/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. CASTELNOVESE avverso squalifica per 3 giornate calc.MANFREDINI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 23.4.2008 gara LENTIGIONE – CASTELNOVESE del 20.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 07/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. CASTELNOVESE avverso squalifica per 3 giornate calc.MANFREDINI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 23.4.2008 gara LENTIGIONE – CASTELNOVESE del 20.4.2008 La POL.CASTELNOVE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che la richiesta dal calc.MANFREDINI di non segnalare l’ammonizione comminatagli “fatta all’arbitro mentre usciva dal terreno di gioco al termine della gara, non in modo appartato, ma alla presenza di altri tesserati, deve essere interpretata come un gesto di sconforto per la situazione creatasi ed anche come atto di grossa ingenuità, comprensibile al 90°, ma certo da non considerare seriamente come un tentativo di alterazione dei fatti e né tantomeno come mancanza di rispetto del ruolo del direttore di gara”. Chiede “visto l’assenza del dolo” l’annullamento del provvedimento. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine dell’incontro, il calc.MANFREDINI chiedeva, esplicitamente, all’arbitro la non annotazione dell’ammonizione subita in quanto, essendo diffidato, ciò avrebbe comportato la squalifica e, conseguentemente, l’esclusione dalla gara successiva, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MANFREDINI MATTIA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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