COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 02.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. UNION‘91 in merito alla ipotizzata posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Torviscosa nella gara UNION‘91 – TORVISCOSA del 27.04.08 valida per il campionato di Eccellenza.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 02.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. UNION‘91 in merito alla ipotizzata posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Torviscosa nella gara UNION‘91 - TORVISCOSA del 27.04.08 valida per il campionato di Eccellenza. Con tempestivo e molto ben dettagliato reclamo, la UNION‘91 ha impugnato il risultato della gara UNION‘91 – TORVISCOSA valida per il Campionato di Eccellenza, disputata il 27.04.08, chiedendo che fosse inflitta al Torviscosa la sanzione sportiva della perdita della gara (0 - 3) per la asserita posizione irregolare di un calciatore. Il reclamo è stato tempestivamente comunicato anche alla controparte, la quale non ha replicato. Con comunicazione successiva pervenuta il 02.05.08, quindi ben oltre il termine regolamentare, e comunque senza inoltro alla controinteressata, la reclamante ha chiesto di essere sentita dalla C.D.T. “allo scopo di garantire la completezza di informazioni che l’iniziativa richiede”. Esclusa l’ammissibilità di tale ultima richiesta, perché tardiva e comunque non comunicata a controparte, la C.D.T. affronta il merito della vicenda. La lagnanza verte sulla partecipazione alla gara del calciatore Eros Pavan, tesserato per il Torviscosa, nato il 26.02.1992, in posizione asseritamente irregolare, ed è legata all’interpretazione dell’art. 34/3 noif stante la asserita mancanza di autorizzazione del Comitato Regionale circa la maturità psico-fisica del detto calciatore. Per chiarezza, al momento della gara (27.04.08) il calciatore aveva l’età di sedici anni e due mesi. La questione è di mero diritto, e non richiede integrazioni documentali. La normativa di riferimento, che non è senz’altro di immediata lettura, né di chiara interpretazione, è la seguente: Art. 27/3 noif: I calciatori;. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno. Art. 31/1 noif: I “giovani”; Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. Art. 34/3 noif: Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare; I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età … possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S. (rectius, art. 17 comma 5). C.U. n° 1 L.N.D. del 01.07.2007: …b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età; Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Non essendo immediatamente intuitivo il concetto espresso dalla norma, logicamente diverse possono essere le interpretazioni che della norma un giudice può dare. La C.D.T. ha così ritenuto di ricercare i precedenti giurisprudenziali delle altre Commissioni Disciplinari, senza disperdere, in particolare, l’esperienza e la saggezza della soppressa Commissione di Appello Federale. Un caso analogo è stato recentemente giudicato dalla C.D.T. Piemonte come segue: (in C.U. n. 35 C.R. PIEMONTE V.A. del 21.2.2008) Reclamo della Società BRIGA in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore Flavio MAZZOTTA nella gara BRIGA – SANMAURIZIESE del 3.02.2008 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone A Il reclamo in oggetto con il quale la Società BRIGA lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società SANMAURIZIESE del giocatore MAZZOTTA Flavio in quanto infrasedicenne e non autorizzato a partecipare alla gara in violazione dell’art. 34 N.O.I.F. deve essere respinto. Risulta, infatti, dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti (presente in atti) che il giocatore Flavio MAZZOTTA è stato tesserato per la società SANMAURIZIESE in data 22.9.2007 ovvero quando aveva già compiuto il sedicesimo anno di età: egli, infatti, è nato il 2.1.1991 (si osservi, inoltre, che il MAZZOTTA al momento della partecipazione alla gara in questione aveva già compiuto il diciassettesimo anno di età). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto. Pone a carico della società BRIGA la tassa di reclamo non risultando versata. La decisione è stata impugnata avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, la quale ha deliberato con decisione pubblicata in C.U. n. 40/CDN del 19/03/08 n°186, come segue: RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACD BRIGA NOVARESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BRIGA-SANMAURIZIESE DEL 3.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 35 del 21.2.2008 – Campionato 1^ Categoria). Con atto del 25.2.2008, la ACD Briga Novarese ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte ha rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore Flavio Mazzotta nella gara ACD Briga Novarese – La Mauriziese del 3.2.2008. Sostiene la reclamante che, ai sensi dell’art. 34 NOIF, il Mazzotta avrebbe potuto disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che non avrebbe mai ottenuto. Specifica, inoltre, che tale limite di età non era stato raggiunto dal calciatore il 1° gennaio dell’anno in cui aveva iniziato la stagione sportiva. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. L’art. 34, co. 3, NOIF sancisce che “i calciatori giovani tesserati…possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età … possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche .… purché autorizzati dal Comitato Regionale – LND …”. Dall’esame degli atti risulta che detto calciatore, tesserato il 29.9.2007, il 1° gennaio dell’anno in cui ha avuto inizio la stagione agonistica non aveva compiuto i sedici anni, pertanto, la sua posizione era irregolare. P.Q.M. Accoglie l’appello proposto dalla ACD Briga Novarese e per l’effetto, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte, infligge alla Società La Mauriziese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Nulla per la tassa non versata. Invero, la costante e pluriennale giurisprudenza della C.A.F. è sempre stata in senso diametralmente opposto alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, senza dare una forte motivazione, ha invertito la tendenza. Le C.D. regionali che sono state interessate da casi analoghi si sono regolarmente attenute all’impostazione data dalla C.A.F.: (in C.U. 29/C riunione del 26 aprile 2001 n°12) - APPELLO DELL’U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCALEA 1912/PELLARO CALCIO 1921 DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001) La U.S. Scalea proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Scalea/Pellaro disputata il 28 gennaio 2001 e terminata con il risultato di 1-1, deducendo che a detta gara il F.C. Pellaro Calcio 1921 aveva fatto partecipare il calciatore Vita Antonino in posizione irregolare. Il calciatore, deduceva la reclamante, non aveva ancora compiuto 16 anni alla data del 1° gennaio 2000, essendo nato il 6 settembre 1984 e, pertanto, non poteva partecipare alla gara in questione se non munito dell’autorizzazione prevista dall’art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La reclamante chiedeva, pertanto, che le venisse accordata la vittoria a tavolino per la gara in questione. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo sul rilievo che la disposizione regolamentare invocata dalla U.S. Scalea richiedeva l’autorizzazione unicamente per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, mentre il calciatore Vita aveva compiuto i 16 anni alla data della disputa della gara (Comunicato Ufficiale n. 94 del 20 marzo 2001). Propone appello la U.S. Scalea deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare con la stessa tesi già propugnata in primo grado. L’appello va respinto risultando esatta l’interpretazione seguita dalla Commissione Disciplinare relativa all’art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Deve solo precisarsi che, in base a tale disposizione, il calciatore può prendere parte all’attività agonistica organizzata dalle Leghe senza alcuna autorizzazione appena compiuto il 16° anno di età e non se abbia raggiunto tale età al 1° gennaio dell’anno in corso come sostiene l’appellante. Il calciatore Vita, nato il 6 settembre 1984 aveva quindi titolo a partecipare alla gara di cui trattasi. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Scalea 1912 di Scalea (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa versata. (in C.U. N. 50/C - riunione del 17 MAGGIO 2004 n°9) - APPELLO DELL’A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO CALCIO/NUOVA SAN VITALIANO DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004) L’A.S. Barano Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 76 del 29 aprile 2001, con la quale - su ricorso della Soc. Nuova San Vitaliano per asserita posizione irregolare del calciatore Mennella Carmine - infliggeva al Barano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Campionato di Promozione, gara Barano/Nuova San Vitaliano del 20.3.2004). Sostiene la ricorrente che la posizione del Mennella era invece del tutto regolare in quanto nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione, 2003/2004, come da Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., è stata data facoltà di partecipazione, in relazione all’età minima, ai calciatori “infrasedicenni” (cioè al di sotto dei sedici anni) nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34.3 delle N.O.I.F. che prescrive la rituale certificazione rilasciata dai competenti Comitati Regionali. Il calciatore Mennella Carmine, nato il 24 gennaio 1987, aveva pieno diritto a partecipare alla gara del 20 marzo 2004, in quanto, con il raggiungimento del diciassettesimo anno, non aveva più bisogno dell’autorizzazione prevista esclusivamente per i calciatori di età anagrafica di anni quindici per i quali il passaggio ad attività agonistiche di intensità maggiore rispetto ai campionati giovanili va valutato attraverso particolari certificazioni. Ritiene la C.A.F. che tale tesi, basata su quanto risulta dagli atti ufficiali, sia da accogliere con conseguente annullamento della delibera impugnata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Barano Calcio di Barano d’Ischia (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata. La conferma della stabile impostazione della C.A.F. in ordine all’interpretazione da dare all’art. 34/3 noif, viene a contrariis dalla ancor recente sentenza (in C.U. N. 48/C – riunione dell’11 aprile 2006 n°2) che tratta non più di un calciatore sedicenne ma di un calciatore quindicenne: APPELLO DELL’A.S.D. CORNELIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNELIANO CALCIO/AIRASCHESE DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006) che nel caso in cui sia stato schierato di Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Corneliano Calcio, a norma dell’art. 33 comma 2 lett. a) C. G. S., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, C.U. n. 39 del 2 marzo 2006, relativa alla gara A.S.D. Corneliano/Airaschese Calcio del 12.2.2006, valida per il Campionato Regionale di Promozione Girone C. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, la mancata applicazione della norma di cui all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. In particolare, la società reclamante rileva che la Commissione Disciplinare ha errato perché non ha sanzionato, con la perdita della gara per 3-0 così come previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S., la presenza in campo di un calciatore della Airascheese, Cavalera Andrea, di età inferiore ai 16 anni. L’appello è fondato dovendosi rilevare che le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente sono corrette e conformi al dettato normativo . L’art. 12 comma 5 lett. c) C.G.S., infatti, nel disciplinare le “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare” , espressamente prevede che “ La punizione della perdita della gara, é inflitta alla società che ... c)viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F., ...”. Nel caso in esame, versandosi proprio nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un atleta infraquindicenne (rectius: “quindicenne”: il calciatore aveva quindici anni e nove mesi il giorno della gara) - subordinata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di espressa e formale autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non può farsi applicazione del principio dell’autorizzazione semplificata ovvero tacita infondatamente richiamato dalla Commissione Disciplinare, pertanto nella fattispecie doveva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d. “a tavolino”, prevista dalle norme vigenti in materia. La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni deve, dunque, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo del Corneliano Calcio, deve essere inflitta alla U.S.D. Airaschese la sanzione della perdita della gara per 3 a 0. L’accoglimento dell’appello, infine, impone la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Corneliano Calcio di Corneliano d’Alba (Cuneo), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla U.S.D. Airaschese la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Dopo attenta e meditata analisi, la C.D.T. intende che la preventiva autorizzazione di cui all’art. 34/3, noif sia prescritta per i calciatori giovani che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno d’età e non abbiano ancora compiuto il sedicesimo, così come ripetutamente deciso dalla Commissione d’Appello Federale. Ciò per stretta interpretazione, richiamando espressamente le motivazioni già date dalla C.A.F. e dando così un significato all’avverbio “anagraficamente”, che avrebbe potuto diversamente essere eliso dal contesto normativo laddove l’unico riferimento dell’età avente rilievo è dato dal 1° gennaio. Ma non solo. Tale interpretazione appare anche più logica nel contesto dell’Ordinamento calcistico e, per fatti concludenti, è più consono alla volontà espressa dal Legislatore. Infatti, l’art. 34/3 noif resta sostanzialmente invariato da molti anni, ben prima delle riportate decisioni della C.A.F., mentre l’ultima sua modifica è stata apportata oltre due anni fa allorché, con C.U. FIGC del 12/12/05 n. 126/A, è stato soppresso un inciso meramente formale. Se l’impostazione del Legislatore in ordine alla disciplina di quella previsione fosse stata diversa da quella ormai già solidamente espressa dalla C.A.F. e dalla maggioranza delle Commissioni Regionali, ebbene quella sarebbe stata l’occasione più opportuna per incidere sulla norma, dandone una lettura nuova e diversa, a chiare lettere. Ritiene la C.D.T. che, se quella modifica ha invece interessato un inciso non sostanziale, ebbene l’interpretazione data dalla giurisprudenza domestica sino a quel momento deve ritenersi coerente con la volontà normativa. Ne consegue che, a parere di questa C.D.T., la prescrizione dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. non ha vigenza, in ordine ai calciatori che abbiano superato il sedicesimo anno d’età, come è per il caso concreto oggetto del reclamo. P.Q.M. La C.D.T. FVG dichiara inammissibile la richiesta di audizione e rigetta il reclamo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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