COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS San Andrea Camp. All. Reg. Gir. F Gara Salò/S.Andrea Concesto del 20/04/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS San Andrea Camp. All. Reg. Gir. F Gara Salò/S.Andrea Concesto del 20/04/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società GS SAN ANDREA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AC SALO’ avrebbe fatto partecipare il calciatore Lorenzo LEALI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società AC SALO’ non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.40 del CRL datato 17/04/2008, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società AC SALO’ la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società AC SALO’ l’ammenda di euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Lorenzo LEALI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 08/06/2008 il dirigente accompagnatore sig. Gianfranco GIACOMINI della società AC SALO’. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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