COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MATELICA avverso sanzioni merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MATELICA avverso sanzioni merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - alla S.S. Matelica la sanzione dell’ammenda di € 700,00; - ai sigg. Passero Silvano e Pecchia Vittorio, rispettivamente Dirigente addetto agli ufficiali di gara e Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ad entrambi, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2008. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la S.S. Matelica, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi e chiedendo, pertanto, una riduzione delle sanzioni impugnate. Deduceva che anche avanti questa Commissione, che: i dirigenti Passero e Pecchia non tennero il comportamento intimidatorio loro contestato, ma si limitarono a bloccare la Terna Arbitrale, senza altra conseguenza; - contrariamente a quanto refertato, nessuna persona non autorizzata era presente negli spogliatoi; - la distanza, di circa quindici metri, dalla tribuna al tunnel di passaggio per gli spogliatoi renderebbe improbabile che la Terna Arbitrale possa essere stata colpita con sputi provenienti dal pubblico. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori ed ai Dirigenti del Matelica, precisando altresì che il sig. Passero, nell’occasione, alternava comportamenti diretti a contenere le proteste dei propri tesserati a proprie disapprovazioni ed insulti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Società; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità dei Dirigenti sanzionati in ordine alle violazioni loro contestate e della Società in ordine al comportamento ascritto ai propri sostenitori, i quali, al termine della gara in esame, lanciarono contro la Terna Arbitrale monetine e bottigliette di plastica, senza colpire, e sputi che viceversa la raggiunsero; • ritenuto che le modalità dei fatti come sopra contestati non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni impugnate, delle quali pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva. • P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Matelica ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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