COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MORONI ROBERTO avverso sanzioni merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE MORONI ROBERTO avverso sanzioni merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Moroni Roberto, tesserato per la S.S. Matelica, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso dallo stesso tenuto nei confronti di un Assistente e della Terna Arbitrale.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Moroni, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva il Reclamante di avere protestato concitatamente nei confronti della Terna Arbitrale, al termine del primo tempo e dell’incontro, ma senza offesa alcuna e senza assolutamente toccare alcun Ufficiale di gara.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Moroni per proteste nei confronti di un Assistente, su segnalazione di questi. A fine gara, lo stesso calciatore protestava, unitamente ad alcuni compagni di squadra, nei confronti della Terna Arbitrale, impedendone altresì il rientro negli spogliatoi e dando anche delle spinte agli Assistenti.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Moroni, riconducendo la stessa nell’ambito di una reiterata, smodata protesta, priva tuttavia di effettivi intenti di violenza.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Moroni Roberto al 31 agosto 2008.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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