COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO avverso esito gara Real Viola – Torre Calcio, del 26.4.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO avverso esito gara Real Viola – Torre Calcio, del 26.4.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dal Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2008 sul Com. Uff. n. 117. Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 29 aprile 2008, quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 29 aprile 2008, data di effettuazione della gara. Le stesse considerazioni valgono per la successiva nota della medesima Società fatta pervenire a questa Commissione in data 4 maggio u.s., peraltro in difetto di contraddittorio. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
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